BITCOIN: la normativa UE in tema di antiriciclaggio.

Il legislatore ha definito la “valuta virtuale” ovvero il BitCoin come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un ente pubblico […] utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente

di Avv. Manuel Costa

Antiriclaggio e Bitcoin: troveremo mai un efficace punto d’incontro?

Sin dalle origini, la valuta virtuale è stata perpetuamente accostata al tema del riciclaggio di denaro illecito nonchè del finanziamento del terrorismo.

Ciò è reso possibile grazie, soprattutto, alla sua prioritaria ed innovativa caratteristica dell’anonimato.

Anonimato riguardante sia la raccolta del denaro in senso stretto, inteso quale “deposito” di moneta, sia il relativo trasferimento, anche transfrontaliero.

Inoltre l’assenza di intermediari e di controlli statali, ha alimentato non di poco le oramai ingenti perplessità circa il problema del controllo antiriciclaggio.

Ulteriore “gravosa” (sebbene eccezionalmente innovativa e rivoluzionaria) caratteristica è rappresentata dall’accesso delocalizzato al portafoglio/deposito.

E’ infatti possibile effettuare transazioni tra soggetti residenti in Stati diversi favorendo, tuttavia, la possibilità (ed il relativo rischio) di commerciare con Paesi che presentano carenze strategiche nelle politiche di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Mi sento in dovere, tuttavia, di precisare (per i meno esperti in materia) che le monete virtuali non hanno natura fisica, bensì digitale

Esse sono memorizzate ed utilizzate non su supporto fisico, bensì su dispositivi elettronici nei quali vengono conservate attraverso “portafogli elettronici” tecnicamente denominati “Wallet“.

Questi Wallet sono liberamente accessibili e trasferibili dal titolare, in possesso delle necessarie credenziali, in qualsiasi momento, senza bisogno dell’intervento di terzi.

Inoltre, il funzionamento delle criptovalute è caratterizzato dall’utilizzo di codici crittografici nonchè di complessi calcoli algoritmici (come affermato esaustivamente dall’Agenzia Entrate, ris. n. 72/E del 2016).


Bitcoin, il nuovo rivoluzionario “contante digitale”.


E’ stato osservato dal Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) che:

il bitcoin, come unità di misura, non ha valore intrinseco, né diretto né indiretto, il suo valore non è legato alla ricchezza economica di una comunità, ma è dato dal volume di scambi con altre valute ed è condizionato dalla domanda e dall’offerta all’interno di un mercato virtuale.

Il suo valore non è condizionato da nessun tipo di politica monetaria, non esistendo un ente sovraordinato o una banca centrale a cui sono attribuiti poteri di indirizzo o di intervento sull’emissione e circolazione della moneta.

Ciò costituisce, da un lato, una caratteristica essenziale ed un punto di forza del bitcoin, che nella sua genesi ha avuto come obiettivo principale la decentralizzazione della politica monetaria attraverso l’eliminazione di banche centrali ed intermediari e […]

da altro lato, rappresenta anche il suo maggior punto di debolezza essendo il valore del bitcoin rimesso alla volubilità del mercato senza possibilità di correzione e protezione del valore della valuta virtuale attraverso manovre di politica monetaria da parte di una banca centrale.

Tutto ciò determina un’elevatissima volatilità del valore (tasso) della moneta virtuale condizionato esclusivamente dal volume degli scambi, dalla domanda e dall’offerta e dalla fiducia nel sistema.

Appare dunque evidente, alla luce di quanto poc’anzi esposto, la difficoltà di inquadrare il fenomeno BitCoin e Criptovalute (in genere) in una categoria giuridica definita, al fine di individuarne il relativo regime applicabile.


Le novità legislative.


In questo senso, le novità apportate dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha attuato in Italia la Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, sono di assoluta rilevanza.

Infatti, il D.Lgs. 90/2017 ha introdotto una serie di modifiche alle disposizioni vigenti, tra cui il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. “normativa antiriciclaggio”) e il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (in materia di contratti di credito ai consumatori) relativamente a tre aspetti principali quali:

– la definizione di “valute virtuali”;

– l’introduzione dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale (quali soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio);

l’applicazione della disciplina dettata per i c.d. “cambiavalute” a questi ultimi.


Valuta virtuale: definizione.


bitcoin

Il legislatore ha definito la valuta virtuale come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un ente pubblico, non necessariamente legata ad una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente” (art. 1 co 2 lett.qq), D.Lgs. 231/2007).

Tale definizione consente di distinguere definitivamente il concetto di “valuta virtuale” dal concetto di c.d. “moneta elettronica”, intesa come memorizzazione elettronica di un valore monetario.

Il legislatore, allo scopo di porre un freno ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo derivanti dall’utilizzo delle valute virtuali, ha previsto che:

il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale è necessariamente tenuto all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione, di segnalazione di operazioni sospette e non solo, previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Per “prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” si intende “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale” (art. 1, comma 2, lettera ff), D.Lgs. 231/2007),

E’ possibile convertire il proprio patrimonio avente corso legale in moneta virtuale attraverso l’iscrizione a piattaforme digitali denominate “exchange”.


Le piattaforme exchange.


Queste ultime, dunque, svolgono approssimativamente la stessa attività di quella svolta (nel mondo “analogico”) dai cambiavalute.

Pertanto, il legislatore, ha deciso di regolamentare la disciplina dei prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale seguendo le orme della regolamentazione relativa ai cambiavalute.

In particolare, con l’art. 8 D.Lgs. 90/2017 tali soggetti vengono fatti rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 17-bis D.Lgs. 141/2010, concernente “l’attività di cambiavalute”.

Nello specifico, viene richiesta l’iscrizione in una sezione speciale del Registro tenuto dall’Organismo di cui all’art. 128-undecies del TUB, il c.d. “OAM” (Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi).

NB: la disposizione in oggetto, non limitando il campo di applicazione alle sole piattaforme exchange, sottintende una portata notevolmente più ampia, atta a ricomprendere anche tutti gli altri soggetti facenti parte del mondo “cripto”, tra i quali i c.d. “wallet providers”.

È rimessa in capo al Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) l’individuazione delle modalità e delle tempistiche con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale dovranno comunicare allo stesso la propria operatività nel territorio nazionale (art. 17-bis, comma 8-ter, D.Lgs. 141/2010).

Comunicazione che, peraltro, costituisce condizione essenziale per l’esercizio dell’attività stessa.

A tal riguardo, il MEF in data 31 gennaio 2018, ha posto a consultazione pubblica la bozza del decreto di attuazione di tale disposizione.

Il MEF inoltra, dunque, i dati e le informazioni relativi a tali soggetti alla Guardia di finanza e alla Polizia postale, qualora esse ne facciano richiesta.

Pertanto queste ultime potranno porre in essere le dovute attività di indagine riconducibili al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.


La “V Direttiva Antiriciclaggio UE”.


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Il legislatore europeo, con la Direttiva (UE) 843/2018 del 30 maggio 2018, ha recepito le istanze internazionali sui temi della prevenzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

È […] di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti dovrebbero essere in grado di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali.

Tale monitoraggio consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale” (Considerando. 8).

Appare evidente come le Autorità nazionali e internazionali stiano cercando di far fronte a questa nuova ondata di cambiamento tecnologico finanziario.

La speranza è quella di trovare nel più breve tempo possibile un definitivo ed efficiente punto d’incontro fra accettazione e diffusione della criptovaluta e controllo/gestione/analisi della stessa.

Il fine sarebbe, pertanto, quello di un suo corretto e meritevole utilizzo piuttosto che di un irregolare strumento di scambio destinato a meri fini illeciti.


Bene, immagino che arrivati a questo punto ti stia chiedendo se sia possibile effettuare il pagamento di un bene tramite pagamento in bitcoin (ad esempio per comprare una casa, un’automobile o qualsiasi altro bene).

La risposta è SI, è possibile… ma devi fare attenzione a cosa stabilisce il legislatore in merito: te lo spiego qui.


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