Registrazione chiamate e conversazioni: lecito ai fini di prova?

Registrazione chiamate, conversazioni o incontri: la condotta è legittima oppure no? Secondo la Cassazione la registrazione di una conversazione, in quanto rappresentativa di un fatto concretamente realizzatosi, integra la prova documentale.

di Redazione Compliance Legale

Quante volte ti sarà capitato di pensare: “Quasi quasi registro la conversazione, almeno se in futuro dovesse succedere qualcosa di grave ho le prove…non si sa mai!”?

Ammettilo: tante, tantissime volte.

Qualche istante dopo, tuttavia, avrai pensato: “ma posso farlo? E’ lecito registrare una conversazione all’insaputa dell’interlocutore?”.

Prima di procedere con la disamina circa la liceità o meno delle registrazioni, però, è opportuno chiarire cosa si intende con questo termine e perché si differenziano dalle intercettazioni.



Registrazioni ed intercettazioni: differenze


Con il termine “registrazione” si intende l’operazione effettuata attraverso dispositivi consoni all’incisione su nastro o su qualsiasi supporto di memoria volta a memorizzare permanentemente una o più conversazioni tra presenti, ad opera di un soggetto interno alla conversazione, di sua spontanea volontà.

Essa può essere effettuata nei confronti di uno o più soggetti (evidentemente ignari dell’atto di registrazione in corso).

Poiché esse rappresentano a tutti gli effetti prove documentali, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 24288/206, ha precisato che esse non necessitano dell’autorizzazione da parte del giudice per le indagini preliminari.

Infatti, ai sensi dell’art. 267 c.p.p., esse non rientrano nell’alveo delle intercettazioni risolvendosi, invece, in una speciale modalità di documentazione non sottoposta ad alcun limite attinente alle intercettazioni.

Viceversa, le “intercettazioni” consistono nell’acquisizione occulta (da effettuarsi in tempo reale) del contenuto relativo ad una conversazione tra soggetti privati, da parte di persone estranee al colloquio.

Esse, al contrario delle semplici registrazioni, vengono effettuate per il tramite di strumenti di non facile reperibilità ed uso per via dell’elevato grado di competenza specialistico-tecnica necessaria al corretto funzionamento.

Le mere registrazioni tra privati, infine, si differenziano dalle registrazioni effettuate da un privato agli ordini della polizia giudiziaria.

Egli, infatti, per raggiungere l’obiettivo prefissato, si avvale di una strumentazione professionale predisposta ad hoc dalla stessa polizia giudiziaria.

registrazione chiamate

Registrare una conversazione tra privati: è legittimo


Ebbene si.

Una conversazione avvenuta tra soggetti privati può essere legittimamente registrata.

Infatti essa, una volta che si è liberamente conclusa, entra a far parte sia del patrimonio di conoscenza degli interlocutori che di coloro che vi hanno (non occultamente) assistito.

Pertanto, ognuno di essi ne può liberamente disporre (salvo particolari casi in cui il contenuto non costituisca segreto d’ufficio).

Ogni interlocutore, dunque, è libero di adottare cautele o accorgimenti al fine di acquisire ciò che è stato detto nel corso di una conversazione (attraverso, ad esempio, la registrazione).

La Cassazione, in merito, precisa che attraverso la registrazione il soggetto interessato memorizza fonicamente ciò che è stato lecitamente appreso dagli interlocutori durante una conversazione.

Nello stesso senso, la registrazione di una chiamata su un file audio / video rappresenta nient’altro che la ripetizione di quanto già appreso e memorizzato dalla nostra memoria.

In sostanza, si duplica e si immagazzina in maniera perenne e concreta uno specifico fatto storico a cui abbiamo partecipato in prima persona.


Liceità ed illiceità della registrazione


Registrare una conversazione è lecito, in quanto “chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione” (in questo senso Cassazione n. 18908/2011).

Pertanto, essa è legittima se:

  • 1 – il soggetto che registra è un partecipante nella conversazione;
  • 2 – il registratore è volutamente nascosto per il timore di essere scoperti;
  • 3 – viene registrata una telefonata piuttosto che un incontro fisico;
  • 4 – la registrazione avviene all’interno dell’abitazione del soggetto registrante o nelle pertinenze di esso (automobile, ufficio, garage, giardino) o anche se avviene in una via pubblica;

Viceversa, una registrazione diviene illegittima se viene effettutata:

  • 1 – da persona terza (non presente alla conversazione);
  • 2 – da persona terza che, allontanandosi, mediante artifici colloca un registratore ed attende che il soggetto intercettato inizi a parlare, sentendosi libero da qualsiasi condizionamento;
  • 3 – nella dimora del soggetto intercettato o in qualsiasi sia pertinenza (abitazione di un suo parente, amico, luogo di lavoro, studio del suo avvocato, ecc).
    Tale condotta configurerebbe, infatti, il reato di illecita interferenza nella vita privata ai sensi dell’art. 615 bis del codice penale.

Diffusione della registrazione: è possibile?


:Premesso che la registrazione delle chiamate o della conversazione sia avvenuta in maniera lecita, essa può essere diffusa a terzi solo in due casi:

1 – vi è il consenso del diretto interessato;

2 – la diffusione mira allo scopo di tutelare un diritto proprio o altrui.

E’ sempre legittima, invece, la diffusione nei confronti dei soggetti preposti alla tutela dei diritti dei cittadini come, ad esempio, giudici, forze dell’ordine e pubblici ufficiali.


Utilizzo della registrazione delle chiamate in giudizio


Il codice della Privacy (Scarica qui) , per mezzo dell’art. 24, comma 1, lettera F, stabilisce che la registrazione delle chiamate o delle conversazioni avvenuta legittimamente può essere utilizzata in giudizio.

Infatti, il trattamento dei dati personali può prescindere dal consenso dell’interessato se la sua diffusione avviene per far valere (nonché difendere) un diritto in sede giudiziaria o svolgere investigazioni difensive.

La Cassazione, riunita in Sezioni Unite, con sentenza 36747 del 2003, precisò che “la registrazione fonografica di una conversazione o di una comunicazione ad opera di uno degli interlocutori costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo“.

Da quanto detto fino ad ora ne deriva che, per concludere, la registrazione di una conversazione, in quanto rappresentativa di un fatto concretamente realizzatosi, integra la prova documentale.

Quindi è possibile introdurla, ad esempio:

  • nel corso di un procedimento disciplinare dinanzi al proprio datore di lavoro;
  • in una causa di separazione o divorzio per dimostrare un tradimento;
  • in un giudizio per il recupero di un credito; per provare l’ammissione del debitore.

Registrazione chiamate o conversazioni: casistica giurisprudenziale


Cassazione sent. n. 11322/18:

“nell’ambito di un rapporto di lavoro, la registrazione di conversazioni effettuate sul posto di lavoro da parte di un dipendente all’insaputa dei colleghi non costituisce condotta suscettibile di sanzione disciplinare se il lavoratore ha assunto tali iniziative per esigenze di tutela dei propri diritti”

Cassazione sez. lav., n. 27424/2014:

“il dipendente è autorizzato a registrare la conversazione con il proprio datore di lavoro se ciò è necessario per far valere un proprio diritto, anche in considerazione del fatto che i colleghi del lavoratore stesso, una volta chiamati a rendere la deposizione testimoniale, difficilmente si comprometteranno per difendere un collega vessato e ciò all’evidente fine di evitare possibili ritorsioni”

Cassazione ord. n. 11999/18:

Non è necessario consenso dei lavoratori di cui siano state registrate le conversazioni se il dipendente ha agito per documentare una situazione conflittuale sul posto di lavoro e, in un’ottica di salvaguardia del proprio diritto alla conservazione del posto di lavoro, a fronte di contestazioni datoriali non proprio cristalline”

Tribunale Roma 19278/2017:

“La registrazione di una conversazione avvenuta all’interno di uno studio legale rappresenta un’intromissione inammissibile in ambienti costituzionalmente tutelati. Essa comporta una violazione grave del diritto di difesa del cliente e dell’inviolabilità del domicilio. Pertanto nonpuò essere mai utilizzata come prova in un procedimento. Tale considerazione vale anche se si tratta di un procedimento disciplinare e se la registrazione è stata operata da presenti”.


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