Cessione del Quinto: il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti [sentenza Lexitor].

Estinzione anticipata della cessione del quinti: è’ stato stabilito che il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

di Manuel Costa

Estinzione anticipata del finanziamento: riduzione del costo del credito

Il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (decisione n. 2625/2019) si è finalmente espresso sulla questione inerente alla riduzione del costo del credito a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento della cessione del quinto (in altri termini, rimborso per estinzione anticipata), recependo ed allineandosi alla sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Quest’ultima, infatti, ha affermato che l’art. 16 della Direttiva 2008/48 deve interpretarsi nel senso che tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, ad eccezione delle spese del notaio (la cui scelta compete al consumatore), sono riducibili (rimborsabili ndr.) in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Di talché, posto che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura vincolante per il giudice nazionale (per tutti quelli dei Paesi membri della Unione e, pertanto, anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto), il Collegio di Coordinamento ritiene che tale interpretazione sia ineludibile anche nel caso posto alla sua attenzione, poiché attiene sia all’art. 121, comma 1 lettera e) del TUB, che all’art. 125 sexies TUB.

Rileva il Collegio, pertanto, che il predetto art. 125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del contratto di credito, “il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito“, pari all’ importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residuale del contratto”, non sembra discostarsi minimamente dalla Direttiva comunitaria in parola, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

Ne discende che la corretta applicazione del principio di diritto enunciato dall’art. 125 sexies TUB, integrando l’ esatta ed esaustiva attuazione dell’art. 6 della Direttiva suindicata, deve necessariamente intendersi nel senso della considerazione di una riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione della cessione del quinto afferente anche ai costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, con le residuali voci di costo riportate nel contratto.

cessione del quinto

Riduzione dei costi “Up-front”


Peraltro, il Collegio di Coordinamento opera una serie di passaggi logico giuridici per individuare il criterio di riduzione applicabile ai costi up front:

1 – In primo luogo occorre depurare il contratto dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa e perciò affetta da nullità rilevabile d’ufficio. La clausola nulla deve intendersi automaticamente sostituita ex art. 1419 comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento di conclusione del contratto (per effetto della natura dichiarativa della sentenza Lexitor), imponeva la retrocessione anche dei costi up front;

2 – In secondo luogo, poiché la legge non indica al riguardo un particolare criterio di rimborso, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale;

3 – In terzo luogo, la CGUE non ha imposto un criterio di riduzione comune e unico per tutte le componenti del costo del finanziamento.

Orbene, non potendosi rinvenire allo stato attuale una disposizione normativa suppletiva in grado di esplicare con chiarezza un metodo di calcolo relativo al “quantum” da rimborsare in virtù dell’anticipata estinzione del finanziamento, il Collegio ricorre all’applicazione del criterio secondo equità (art. 1374 c.c.) per determinare l’effetto sotteso e normato dall’art. 125 sexies TUB (clicca qui), con riguardo ai costi up front. Dunque, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Senonché, lo stesso Collegio di Coordinamento, ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la l’ammontare dei costi up front ripetibile sia analogo a quello previsto dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. In altri termini, la riduzione dei costi up front può effettuarsi secondo le stesse modalità di riduzione progressiva utilizzate per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento.


Il ne bis in idem: divieto della riproposizione della domanda


Tuttavia, il medesimo Collegio di Coordinamento ha ritenuto precisare che qualora il cliente avesse già in precedenza domandato la retrocessione di tutti i costi, compresi quelli up front, e il Collegio avesse riconosciuto e liquidato i soli costi recurring, per via del principio del “ne bis in idem” una eventuale nuova domanda restitutoria non potrebbe in alcun modo essere accolta. In sintesi, sarà ritenuto inammissibile un nuovo ricorso (successivo ad uno precedentemente proposto in merito al medesimo rapporto contrattuale) nel quale il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi recurring. Nulla quaestio, invece, rispetto ai nuovi ricorsi.


I principi rilevati dal collegio


In conclusione, il Collegio di Coordinamento dirime la questione esplicando il seguente articolato principio di diritto:

A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front“.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. 

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. 

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring” .


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