Insinuazione al passivo: cos’è e come proporre domanda.

Cos’è l’insinuazione al passivo? Qual è la procedura da seguire per veder soddisfatto i propri crediti nei confronti di un imprenditore (o di una società) appena fallito? Te lo spiego seguendo quanto prescritto dalla Legge Fallimentare.

di Avv. Manuel Costa

Per insinuazione al passivo si intende la domanda attraverso la quale i creditori di un imprenditore fallito (società) chiedono l’ammissione del loro credito al passivo del fallimento, in maniera tale da poterne ottenere il soddisfacimento del proprio credito.



La procedura da seguire per la proposizione della domanda suindicata, la si può evincere chiaramente dal combinato disposto degli artt. 93 e 101 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942 e successive modifiche).

Innanzitutto, ai sensi del primo comma dell’art. 101 LF “le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell’udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive”.


Proposizione della domanda di insinuazione al passivo.


La domanda di ammissione al passivo, dunque, si propone con ricorso ai sensi dell’art. 93 L.F. il quale prescrive di trasmettere, la stessa, almeno entro trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo (pena, la tardività di cui sopra). Tale domanda (ricorso) deve essere trasmessa all’indirizzo PEC indicato nell’avviso (ex art. 92 L.F.) unitamente ai documenti che seguono:

1 – l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;

2 – la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo;

3 – la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

4 – l’eventuale indicazione di un titolo di prelazione, [anche in relazione alla graduazione del credito] nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

5 –  l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

Sempre ai sensi dell’art. 93 L.F. “Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti (documenti ut supra) di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.

insinuazione al passivo

Tardività della domanda.


Circa la tardività di cui all’art. 101, occorre specificare che si considera tempestiva quella domanda di ammissione del proprio credito al passivo del fallimento entro i 30 giorni prima dell’udienza di verifica dei crediti, viceversa è tardiva la domanda pervenuta al curatore fallimentare dopo i 30 giorni antecedenti all’udienza in questione (purchè entro i 12 mesi dalla dichiarazione del fallimento).

La data data di tale udienza viene fissata con la sentenza che ne ha dichiarato il fallimento.

Cosa comporta la tardività della domanda?

Sebbene essa risulti efficace e meritevole di accoglimento, in concreto ne comporta una limitazione nel diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo, essendo ammesso il creditore “tardivo” solamente alla ripartizione dell’attivo fallimentare residuo, al netto, in sostanza, della parte eventualmente già distribuita.

NB: per attivo fallimentare si intente ciò che si è ricavato dalla liquidazione dei beni e crediti del soggetto fallito.


Creditore privilegiato e chirografario.


Ulteriore distinzione deve essere fatta in relazione alla differenza tra creditore privilegiato e creditore chirografario:

si intende privilegiato il creditore che ha diritto a far valere per intero il suo credito sul bene oggetto di prelazione (in questo caso sull’attivo fallimentare); viceversa l’altro creditore – chirografario – concorrerà proporzionalmente solamente su ciò che ne rimane (essendo già stati soddisfatti i creditori privilegiati).

Tuttavia, anche se ammesso tardivamente, il creditore privilegiato concorre anche alle ripartizioni avvenute precedentemente alla sua ammissione al passivo.

Ciò non avviene nel caso di creditore chirografario.

Esso, infatti, concorre soltanto alla ripartizione posteriore alla sua ammissione al passivo, in proporzione del rispettivo credito (salvo che non provi che il ritardo di presentazaione della domanda di ammissione sia derivato da causa a lui non imputabile: in tal caso potrà concorrere anche alla ripartizione avvenuta precedentemente alla sua istanza).

Questi sono i caratteri principali afferenti all’Insinuazione al passivo di un imprenditore (società) fallito.


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