Coronavirus: moratoria mutui, gli esclusi, la modulistica e la convenienza

Il DL n. 8/2020 c.d. Cura Italia ha previsto la moratoria per i mutui per acquisto prima casa. Non tutte le famiglie però possono accedere a questa misura di sostegno.

di Fabrizio Crescenzi

Chi ha effettuato l’acquisto di recente, dopo marzo 2019, non può accedervi così come chi ha usufruito del Fondo Gasparrini e chi ha immobili di lusso.

Dal decreto attuativo del MEF emerge che non possono accedere alla misura le coppie con un under 35 per il quale sia stato attivato il fondo nazionale di garanzia per i mutui prima casa.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito la modulistica per presentare la domanda per la moratoria per la sospensione delle rate dei mutui prima casa.



Moratoria


Il Decreto Cura Italia ha dato la possibilità ai soggetti che seguono di accedere alla moratoria, andando ad ampliare la platea dei beneficiari di questa misura.

Soggetti che possono accedere alla moratoria

● lavoratori dipendenti sospesi dall’ attività (o in cassa integrazione) per almeno 30 giorni in un periodo massimo di 18 mesi;

● lavoratori che hanno una riduzione dell’orario di lavoro per almeno il 20% in un massimo di 18 mesi;

● lavoratori autonomi e liberi professionisti dietro autocertificazione del “calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019” per massimo 9 mesi.

Modulistica

Il modulo predisposto dal MEF per richiedere la moratoria del mutuo prima casa è disponibile sul sito del ministero stesso ma anche presso le filiali delle banche.

Le domande di moratoria saranno esaminate dal Consap.

La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici è controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestisce il c.d. Fondo Gasparrini per la sospensione delle rate con una dotazione di circa 425 milioni di Euro.


Requisiti


Per l’emergenza Coronavirus è stato espunto il tetto dell’ISEE di 30.000 Euro per adire alla moratoria.

Per accedere alla moratoria sui mutui prima casa è richiesto che:

● l’immobile debba essere adibito ad abitazione principale del mutuatario;

● l’immobile non debba essere di lusso come indicato nel decreto del Ministero dei lavori pubblici del 02/08/1969, non rientrano le categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

● il mutuo non sia superiore a 250.000 Euro;

● il mutuo sia stipulato da almeno un anno;

● per la stipula del mutuo non sia usufruito di agevolazioni pubbliche.

Gli ultimi due requisiti hanno posto una sorta di blocco.

L’aver previsto, infatti, che il mutuo debba essere stato stipulato da almeno un anno secondo alcuni ha introdotto una sorta di criterio di anzianità.

Mentre l’esclusione dei mutui che hanno già usufruito di agevolazioni esclude, di fatto, chi ha usufruito del c.d. Fondo Gasparrini.

Tali esclusioni sembra non essere in linea con la ratio del provvedimento per far fronte alle conseguenze della pandemia Coronavirus.

Si pensi che il Fondo dal 2014 ha permesso la stipula di 100mila mutui.

Se nella conversione del DL non dovessero esserci precisazioni è fatto divieto di cumulo delle agevolazioni pubbliche come stabilito dall’art. 2 comma 477 lettera b) della Legge n. 244 del 2007.

L’art. 1 comma 48 lettera c) della Legge 147 del 2013 ha stabilito che tra le agevolazione rientra appunto il fondo.

Lo schema così disegnato ha la conseguenza di escludere di fatto i nuclei familiari più giovani o comunque con meno solidità finanziaria.

Infatti il Fondo mutui prima casa è stato istituito con la Legge di Stabilità 2014 proprio come supporto all’acquisto della prima casa.

Con l’attivazione di tale garanzia gli istituti di credito non chiedono garanzie aggiuntive oltre all’ipoteca sull’immobile oggetto della compravendita.


Convenienza della moratoria


Prima di fare richiesta di moratoria è opportuno valutare che durante il periodo di moratoria il mutuatario deve corrispondere all’istituto di credito il 50% degli interessi.

L’ammortamento riprenderà al termine del periodo senza subire variazioni se non l’allungamento del tempo.

La quota capitale viene congelata e la durata del mutuo estesa per il periodo di moratoria.

In base al piano di ammortamento e dal momento del mutuo diventa più o meno conveniente aderire alla moratoria.

Potrebbe risultare più non conveniente rinegoziare il mutuo quando è stato da poco sottoscritto ove il piano di ammortamento utilizzato sia alla francese perché la quota interessi è più alta all’inizio del periodo.


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