TAN e TAEG: cosa sono e quali differenze con l’ISC nel contratto di mutuo con la banca.

In questo articolo vi illustreremo le differenze fra TAN, TAEG ed ISC nei contratti di mutuo bancario ed in quelli di prestito e di finanziamento con l’istituto bancario.

di Avv. Manuel Costa

Per TAEG si intende il Tasso Annuo Effettivo Globale ed esso rappresenta il principale strumento di trasparenza nei contratti bancari (e, più in generale, di credito al consumo). Sostanzialmente, attraverso il TAEG, viene indicato il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti i relativi oneri economici strettamente connessi all’utilizzazione del credito.

Esattamente corrispondente al TAEG risulta essere l’ISC, ovverosia l’Indice Sintetico di Costo il quale costituisce, anch’esso, una sintesi dei costi complessivi del finanziamento che dovrà sostenere il consumatore.

In altri termini, sia il TAEG che l’ISC assolvono ad una mera funzione “indicativo-descrittiva” dei costi totali del credito, non volendo assolutamente rappresentare, al contrario, un onere a carico del mutuario e slegandosi, di talché, dalla composizione della rata mensile pattuita con l’istituto di credito.

Per TAN, al contrario, si intende riferirsi al Tasso Annuo Nominale il quale, a sua volta, esprime il tasso d’interesse su base annua richiesto dal creditore per l’erogazione del prestito discostandosi, dunque, dalla funzione svolta dal TAEG (ovverosia l’indicazione del “costo complessivo” del credito).

Pertanto, il TAEG non costituisce un tasso propriamente detto quanto, piuttosto, un chiaro indicatore sintetico del costo complessivo del contratto di finanziamento, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l’effettivo costo totale del credito (ovverosia la somma effettiva che dovrà restituire alla banca) prima ancora di accedervi e, dunque, non incide minimamente sul contenuto della prestazione a carico del cliente.

L’indicatore sintetico di costo – ISC, conseguentemente, persegue lo scopo di esplicare ed evidenziare il “comportamento” dell’istituto di credito.

L’omessa indicazione dell’indicatore sintetico di costo, infatti, determina in capo alla banca una responsabilità afferente alla violazione degli obblighi di informazione giacché potrebbe verosimilmente verificarsi l’ipotesi in cui il cliente, qualora avesse avuto contezza dei reali costi ad esso addebitati per la fruizione del capitale preso in prestito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento.


OMESSA INDICAZIONE DEL TAEG/ISC NEI CONTRATTI DI MUTUO


L’art. 117 del TUB (Testo Unico Bancario) – clicca qui per la sua lettura -, al comma 8, stabilisce che “la Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti […] abbiano un contenuto tipico determinato […]. I contratti difformi sono nulli”.

Conseguentemente, l’omessa indicazione del TAEG/ISC, ove previsto ed in quanto elemento tipico del contratto di mutuo, ne comporta la nullità in virtù della mancanza dei requisiti minimi di trasparenza.

Per contro, la nullità del contratto eccepita dal cliente comporta che quest’ultimo, dal canto suo, restituisca l’intero capitale mutuato (fatta salva l’ipotesi in cui tale eccezione di nullità venga sollevata a contratto già esaurito o, comunque, in prossimità della sua definizione).

Ulteriormente, l’art. 9 della delibera CICR del 4/3/2003 prevede che la Banca d’Italia debba individuare “le operazioni ed i servizi per i quali, in ragione delle caratteristiche tecniche, gli intermediari sono obbligati a rendere noto un «Indicatore Sintetico di Costo (ISC)» comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell’operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d’Italia medesima”.

Ed inoltre, l’imprescindibilità di una chiara indicazione dell’indicatore sintetico di costo (ISC) all’interno dei contratti di finanziamento la si può evincere limpidamente dalla lettura della circolare Bankitalia del 25 luglio 2003 la quale, a sua volta, prescrive che il contratto riporti “le condizioni economiche e le clausole indicate nel foglio informativo” (tra cui, appunto, si intende l’indicazione dell’indice sintetico di costo).

Ed infatti, dalla mancata indicazione del TAEG/ISC – oltre alla nullità del contratto per violazione del precetto di cui all’art. 117, comma 8, TUB – è stata talora fatta discendere anche la violazione di norma imperativa ex art. 1418, comma 1, c.c. il quale stabilisce che “Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente”.

A tal riguardo, la giurisprudenza maggioritaria ritiene il TAEG/ISC come un’informativa precontrattuale relativa al costo dell’operazione di credito e non, viceversa, un vero e proprio tasso di interesse.

Pertanto, anche laddove non venisse indicato in contratto l’ISC – sempre secondo la giurisprudenza maggioritaria – è bene che siano stati indicati dettagliatamente e correttamente tutti i costi e gli oneri a carico del mutuario il quale, così facendo, potrà essere reso edotto dell’impegno economico complessivamente derivante dall’operazione di finanziamento (mutuo) in oggetto.


RIEPILOGO: TAEG/TAN NEI CONTRATTI DI MUTUO


I) Sia il TAEG che l’ISC rappresentano una mera informativa precontrattuale relativa al costo dell’operazione e non, al contrario, dei veri e propri tassi di interesse. Di conseguenza non rappresentano un elemento essenziale del contratto, dovendosi ritenere necessaria, tuttavia, l’indicazione del TAN e delle complessive voci di costo e condizioni;

II) in caso di omessa e/o erronea indicazione dell’ISC nel contratto di mutuo bancario, ciò che rileva è essenzialmente la corretta indicazione di tutti i costi ed oneri addebitati al consumatore (come previsto dall’art. 117, comma 4, TUB). Pertanto, da una eventuale criticità afferente all’Indicatore Sintetico di Costo non deriverebbe alcuna nullità contrattuale purché, come evidenziato al punto I), siano correttamente esplicitati nel medesimo contratto di mutuo tutti i tassi di interesse, i costi del finanziamento ed i criteri di indicizzazione (oltre ad eventuali polizze accessorie);

III) in caso di scostamenti pressoché irrisori fra il TAEG/ISC pattuito e quello effettivamente applicato, non si configurerebbe alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria.


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La sentenza Lexitor, infatti, ha stato stabilito che il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che “comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.

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