Crowdfunding: nuova forma di c.d. finanziamento collettivo

Crowdfunding (da crowd «folla» e funding «finanziamento») è una nuova forma di finanziamento collettivo o raccolta fondi online. Il fenomeno della collaborazione finanziaria tra soggetti che mettono a disposizione le proprie risorse economiche (c.d. microfinanziamento dal basso) per sostenere iniziative imprenditoriali altrui, ricevendo in cambio un utile sperato, appare sempre più diffuso nel panorama nazionale ed internazionale tanto da ingenerare la crescita di piattaforme appositamente dedicate.

Di Redazione Compliance Legale


Origini storiche: brevi cenni


Il crowdfunding, come forma di finanziamento collettivo da parte di investitori non professionali, nasce oltreoceano nella seconda metà degli anni novanta, per poi iniziare a diffondersi rapidamente in Europa. La notorietà dello strumento in questione è venuta inizialmente in luce ad opera dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, il quale ha sovvenzionato parte della sua campagna elettorale con le risorse donate dai suoi elettori in qualità di primari portatori di interesse.

L’Italia, nell’anno 2012, è stato invece il primo Paese europeo ad introdurre delle disposizioni normative volte a disciplinare la raccolta di capitale di rischio per le start-up (tramite il d.l. 179/2012, c.d. “Decreto crescita 2.0, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”; cfr. anche reg. Consob 18592/2013 e d.l. 3/2015, che ha consentito l’accesso anche alle aziende qualificate come PMI innovative; d.l. 50/2017), dando così il via ad un incessante fenomeno di crescita dello strumento, parallelo allo sviluppo di piattaforme allo scopo realizzate.

Negli ultimi anni si è assistito, sempre più frequentemente, all’utilizzo di siffatte tecniche di “reclutamento” di risorse economiche tramite web, quale mezzo per il possibile superamento delle difficoltà economiche ingenerate dalla crisi finanziaria.

Il crowdfunding, infatti, rappresenta oggi, da un lato, un’importante fonte di finanziamento per milioni di progetti europei che, diversamente, potrebbero non ricevere mai i fondi necessari per il loro avvio ed implementazione e, dall’altro, una possibile forma di investimento per soggetti non professionali.


Il crowdfounding oggi


Tramite il crowdfunding è possibile richiedere, attraverso appositi portali o piattaforme online, denaro a supporto di un determinato progetto economico, immobiliare, sociale, culturale o benefico. Il finanziamento collettivo, così come oggi viene generalmente inteso, del resto, attiene ad iniziative di variegata natura, tra cui:

  • imprenditoria innovativa;
  • ricerca scientifica;
  • sostegno all’arte e ai beni culturali;
  • giornalismo partecipativo.

Tra le finalità prevalentemente ricercate, spicca quella della promozione della innovazione e del cambiamento sociale mediante superamento delle tradizionali barriere proprie degli investimenti finanziari ed economici. Le iniziative di finanziamento collettivo possono essere distinte tra:

  • iniziative autonome;
  • iniziative appositamente sviluppate per sostenere cause o progetti singoli;
  • piattaforme di crowdfunding.

Le piattaforme di crowdfunding


Il web è solitamente la piattaforma che permette l’incontro tra offerta e domanda e, per l’effetto, la collaborazione dei soggetti coinvolti in un progetto di crowdfunding.

Tali piattaforme favoriscono l’incontro tra la domanda di finanziamenti avviata da coloro che promuovono i progetti e l’offerta di denaro da parte degli utenti interessati a porre in essere attività di investimento. Le piattaforme di finanziamento collettivo si possono distinguere in:

  • generaliste (ovverosia quelle accolgono progetti appartenenti a diverse aree tematiche di interesse);
  • verticali o tematiche (vale a dire quelle specializzate in progetti riconducibili a settori circoscritti).

Considerato il grande successo riscosso dalle forme di finanziamento collettivo, sono svariate le piattaforme ultimamente sorte nel panorama di internet, considerato che le stesse costituiscono lo strumento di intermediazione tra il promotore del progetto ed i suoi finanziatori, favorendo altresì l’apertura di nuovi blog/siti che rappresentano un effetto moltiplicatore della domanda.

Occorre evidenziare, tuttavia, che per necessità di garantire l'”affidabilità” e la “qualità” del servizio svolto dai portali, la gestione di questi ultimi è riservata a due categorie di soggetti:

– i soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla medesima Autorità;

– le banche e alle imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. “gestori di diritto”, annotati nella sezione speciale del registro tenuto dalla Consob).


L’elenco dei gestori dei portali e le cinque migliori piattaforme


Come detto al paragrafo che precede, l’elenco dei gestori dei portali di crowdfunding è gestito dalla Consob per il tramite di un apposito registro. Quest’ultimo si suddivide in due sezioni.

Una sezione ordinaria, ove sono iscritti i gestori che hanno superato positivamente la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e una sezione speciale, nella quale sono autorizzati i cosiddetti “gestori di diritto”, ovverosia banche, imprese di investimento ecc. che hanno comunicato alla Consob lo svolgimento della gestione di portali.

Tra i cinque migliori portali di crowdfunding possono annoverarsi:


Tipologie di crowdfunding


Seppure esistono numerose tipologie di crowdfunding, sono tre gli elementi comunemente riscontrabili a tutte le forme:

1) sfruttamento della propria rete sociale per ottenere il capitale necessario senza bisogno di intermediari bancari;

2) contributi per lo più di modesto importo;

3) gruppi molto numerosi di investitori che condividono un medesimo interesse o un progetto comune oppure desiderano investire in un prodotto o idea innovativa.

Possiamo comunque sintetizzare, qui di seguito, i principali e più diffusi modelli ad oggi sviluppati in materia.

Equity Based: modello che consente agli investitori, o per meglio dire aicrowdfunders, di entrare a far parte della compagine societaria, effettuando i relativi conferimenti o acquistando partecipazioni. In tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa. In sostanza, l’investitore riceve una quota del capitale dell’impresa a fronte dell’apporto mediante proprie risorse finanziarie.

Donation Based: modello di crowdfunding consistente in donazioni finalizzate a sostenere una determinata causa o iniziativa senza ricevere alcun corrispettivo. In sostanza, i sostenitori contribuiscono a finanziare economicamente il progetto senza un ritorno diretto tangibile. A titolo esemplificativo, si pensi al caso in cui un investitore sostenga la campagna elettorale di un candidato con lo scopo di favorirne l’elezione, oppure alle finalità perseguite dalle organizzazioni non a scopo di lucro o quelle impegnate nel sociale.

Reward Based: probabilmente il modello ad oggi maggiormente diffuso, dove al finanziamento corrisponde quale controprestazione un premio o una specifica ricompensa non in denaro. Si pensi, a titolo esemplificativo, al caso in cui si finanzi uno spettacolo teatrale ottenendo in cambio l’accesso alla visione della sua rappresentazione.

Questi, in sintesi, i modelli attualmente più rilevanti di crowdfunding, ferma restando la diffusione a livello globale di nuovi strumenti all’avanguardia in materia.


Desideri una consulenza o supporto legale? Scrivi alla nostra segreteria, ti contatteremo per approfondire la tematica e formulare il nostro miglior preventivo.

NEWSLETTER

Categorie