Agenzia delle Entrate: risposta ad interpello n. 7 del 5 gennaio 2021 in tema di imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a procedure di gara

Con la risposta all’interpello n. 7 del 5 gennaio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha recentemente fugato alcuni dubbi, sollevati da un Comune in qualità di Stazione Appaltante, circa la problematica afferente all’applicazione dell’imposta di bollo in rapporto all’istanza di partecipazione alla gara ed all’offerta economica.

Di Redazione Compliance Legale

IL QUESITO


La tematica affrontata dall’Agenzia delle Entrate nasce da un quesito posto da un Comune, nella veste di Stazione Appaltante, relativamente alla applicabilità dell’imposta di bollo conseguente alla partecipazione di un operatore economico ad una procedura di evidenza pubblica.

In particolare, l’interpellante, affermato preliminarmente di non aver dubbi riguardo l’applicazione dell’imposta di bollo sull’istanza di partecipazione alla procedura di gara cosiddetta “aperta”, aveva manifestato alcuni dubbi relativamente alle procedure negoziate.

Peraltro, sempre secondo il Comune, alcune perplessità possono rilevarsi nei casi in cui l’amministrazione decida di utilizzare lo strumento dell’indagine di mercato per l’individuazione delle imprese da invitare ad una procedura negoziata o da consultare ai fini di un affidamento diretto.

Del pari, l’interpellante ha manifestato ulteriori dubbi anche in relazione alla corresponsione del tributo in argomento relativamente all’offerta economica e, pertanto, ha chiesto “se è corretto richiedere l’apposizione del bollo sull’istanza di partecipazione solo in caso di procedura aperta/ristretta e nessun bollo sull’offerta economica a prescindere dalla procedura utilizzata”.

Infine, il Comune ha domandato alla Agenzia delle Entrate di conoscere le “modalità di calcolo dell’imposta di bollo sugli allegati ai contratti conclusi mediante scrittura privata”, segnatamente con riferimento a quelli redatti in formato word diverso dall’ “uso bollo”, che spesso risultano essere, a detta dell’interpellante, “corposi e non omogenei nel contenuto, che presentano, cioè, oltre a pagine di diversa lunghezza (…) anche inserimenti grafici, tabelle, elenchi ed altro”.

In particolare, ha chiesto se sia possibile considerare “aderente alla normativa vigente anche un’applicazione dell’imposta di bollo esclusivamente per foglio e che prescinda dal dato delle linee effettive”.


Il parere dell’Agenzia delle Entrate n. 7/2021


L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che “Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa”.

L’articolo 2, comma 1 stabilisce che “L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda”. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che “Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione”.

Posto quanto sopra, l’Agenzia ha chiarito che:

Con riferimento al quesito relativo alla procedura di gara negoziata e in particolare alla “domanda di partecipazione” è stata evidenziata la circostanza per cui tale documento non rientra tra quelli previsti dall’art. 3 della Tariffa. Ciò in quanto, l’adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta.

Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo.

Con riferimento all’indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, e che è finalizzata ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad una procedura negoziata, dall’esame della documentazione inviata dal Comune all’Agenzia delle Entrate si è desunto che la stessa era “svolta in modalità telematica, finalizzata all’individuazione di idonei operatori economici, da invitare alla successiva procedura negoziata”.

Anche con riferimento a tale documento, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il documento di manifestazione di interesse non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non è da assoggettare ad imposta di bollo. Ciò, posto che si tratta di un avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non impegnativo per il Comune, che non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico e che non vincola in alcun modo l’amministrazione.

– Relativamente al quesito concernente l’applicazione dell’imposta di bollo sulle offerte economiche non seguite dall’accettazione da parte della pubblica amministrazione, si rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui “le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall’accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo”. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall’accettazione.

Con riferimento alle modalità di calcolo dell’imposta di bollo, sugli allegati ai contratti si fa presente che il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante (Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all’articolo 32 del d.lgs n. 50 del 2016.

In particolare, l’articolo 22 del citato decreto ha introdotto il comma 14- bis al richiamato articolo 32 che stabilisce “I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto”.

Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, ai capitolati oggetto del presente quesito, si osserva che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, sono riconducibili alle tipologie di cui al citato articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

– Con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell’applicazione dell’imposta di bollo, si confermano i chiarimenti già resi dalla scrivente con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall’articolo 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l’imposta di bollo in caso d’uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.


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