TFR e TFS: differenza, a chi spettano e calcolo

Per TFR si intende il Trattamento di Fine Rapporto; viceversa per TFS si intende il Trattamento di Fine Servizio. Sebbene apparentemente simili, la loro natura ed il relativo importo risultano essere differenti per le ragioni che verranno di seguito illustrate.

di Redazione Compliance Legale

Entrambe le somme vengono erogate al dipendente alla conclusione del rapporto lavorativo. L’importo viene calcolato sulla scorta di diversi fattori: anni di servizio svolto; retribuzione annua; mansione.

Mentre il Trattamento di Fine Servizio è riservato ai dipendenti pubblici, il Trattamento di Fine Rapporto ben potrebbe essere corrisposto sia in favore del dipendente pubblico che di quello privato. 

In altri termini: i lavoratori subordinati del settore privato al momento della cessazione del proprio contratto di lavoro hanno diritto al TFR; i dipendenti subordinati del settore pubblico e statale hanno diritto al TFS.


Cos’è il TFR? Come si calcola?


Il TFR è quel “trattamento retributivo” erogato alla conclusione del rapporto di lavoro in favore di tutti i dipendenti assunti a tempo indeterminato (a partire dal 2001), oltre che a tempo determinato (a partire dal 2000). Sostanzialmente, si tratta di una somma di denaro erogata, come detto, alla fine del rapporto lavorativo ed a prescindere dalla causa e, dunque, anche in caso di dimissioni e/o licenziamento da parte dell’azienda. In sintesi, rappresenta nient’altro che un’indennità di liquidazione con natura contributiva.

Esso, avendo carattere di “salario differito”, si calcola sommando le retribuzioni lorde dell’anno lavorativo, includendo finanche la tredicesima o, dove prevista, la quattordicesima, per poi dividere il risultato per 13,5. Dalla somma conseguita, dunque, bisognerà sottrarre il contributo Inps pari allo 0.5% e, infine, rivalutare la risultanza con la variazione Istat annuale.


Cos’è il TFS? Come si calcola?


La ratio sottesa al TFS (Trattamento di fine servizio) risulta essere similare a quella del suesposto TFR. Anch’esso, invero, rappresenta un’indennità in denaro corrisposta alla cessazione del lavoro.

Tuttavia, il TFS, si rivolge esclusivamente ai dipendenti pubblici. Sostanzialmente, risulta essere una soluzione residuale per coloro ai quali non è previsto l’accesso al TFR.

Ed inoltre, a differenza del TFR, il TFS ha natura sia retributiva che (soprattutto) previdenziale ed il relativo calcolo risulta essere basato unicamente sull’ultima retribuzione percepita.

Invero, il Trattamento di Fine Servizio ricomprende, al suo interno, diverse voci di erogazione: l’indennità di buonauscita (IBU); l’indennità premio di servizio (IPS), corrisposta nei confronti dei lavoratori degli enti locali e del settore sanitario ed infine l’indennità di anzianità in misura pari ad 1/2 per ogni anno di servizio.

Si tenga a mento che la liquidazione del TFS interessa tutti i dipendenti pubblici che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato entro il 31 Dicembre 2000.

Coloro i quali, invece, siano stati assunti (con contratto a tempo determinato o indeterminato) successivamente al 31 dicembre 2000, saranno soggetti automaticamente ed unicamente all’erogazione del TFR, così come avviene per i lavoratori del settore privato.

Per ottenere il TFS bisogna calcolare 1/12 dell’80% della retribuzione lorda annua (anch’essa, come nel caso del TFR, comprensiva della tredicesima) e moltiplicarlo per il numero degli anni utili. Facciamo un esempio pratico su uno stipendio lordo annuo di 20.000 euro: l’80% di 20.000 risulta essere 16.000. Su quest’ultima somma dobbiamo tenere in considerazione il l’1/12, di talché il risultato sarà 1.333,33. Mettiamo caso che gli anni di servizio prestati siano stati 10. Occorrerà, dunque, moltiplicare 1.333,33 per 10 ed otterremo il TFS pari ad € 13.333,33.

La sua erogazione varia in virtù delle cause che hanno portato alla cessazione del rapporto di lavoro ed in base agli importi:

i) per quanto concerne le cause, è prevista l’erogazione dopo 105 giorni nel caso in cui il rapporto lavorativo si sia interrotto per inabilità o per decesso del lavoratore; oltre i 12 mesi, se il rapporto si sia concluso per questioni di anzianità (pensione) o per limiti di servizio (scadenza il contratto a tempo determinato); oltre i 24 mesi, in tutti i restanti casi (dimissioni volontarie, licenziamento, ecc).

ii) per quanto concerne, invece, gli importi, è prevista l’erogazione in un’unica soluzione se non supera i 90.000 euro, in due soluzioni se non supera i 150.000 euro ed infine in tre soluzioni nel caso in cui risultasse pari o superiore ai 150.000 euro.


Desideri una consulenza o supporto legale? Scrivi alla nostra segreteria, ti contatteremo per approfondire la tematica e formulare il nostro miglior preventivo.

NEWSLETTER

Categorie