Contratto EPC: cos’è? Definizione e caratteristiche

I Contratti di Rendimento Energetico (EPC) rappresentano un valido strumento giuridico finalizzato alla realizzazione (ed alla conseguente remunerazione) degli interventi di efficientamento energetico realizzati sugli edifici di natura sia pubblicistica che privatistica.

di Avv. Manuel Costa

Definizione di Contratto EPC e requisiti minimi


Il D.lgs 102/14, all’art. 2, comma 2, lett. n), in tema di “definizioni“, rappresenta come un contratto EPC costituisca un “accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, in cui i pagamenti sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente”.

Invero, i contratti EPC (Energy Performance Contract) o, più semplicemente, Contratti di Rendimento Energetico, rappresentano uno strumento contrattuale attraverso il quale viene definita e cristallizzata la correlazione monetaria (direttamente proporzionale) fra i risultati di efficientamento energetico perseguiti per mezzo degli interventi oggetto del contratto, ed il loro relativo pagamento (costo).

Sostanzialmente, il contratto EPC prevede che la ESCo (ossia il fornitore) realizzi interventi di riqualificazione e miglioramento dell’efficienza energetica su impianti ed edifici di proprietà del cliente (beneficiario). L’investimento, dunque, risulterà essere a carico della ESCo ed il beneficiario, per l’intera durata del contratto, corrisponderà alla ESCo una parte del risparmio energetico generato dagli interventi di efficientamento.

E’ così che la ESCo, pertanto, avrà la possibilità di recuperare l’investimento iniziale.

Grazie alla pubblicazione sia della Direttiva 2012/27/UE che, in seguito, del D.lgs 102/14, dunque, è stato possibile definire una lista di contenuti minimi essenziali e, pertanto, imprescindibili, alla redazione di un contratto di rendimento energetico.

In particolare, l’allegato VIII del D.lgs 102/14 elenca tassativamente i seguenti requisiti minimi:

i) un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;

ii) i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;

iii) la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;

iv) un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;

v) data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;

vi) un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;

vii) l’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;

viii) disposizioni che disciplinino l’inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;

ix) un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);

x) disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;

xi) disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto);

xii) informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.

Attualmente non esiste un modello standardizzato di contratto EPC ed infatti, l’assenza di un siffatto modello standard di riferimento (soprattutto nel settore pubblico), complica la diffusione di modelli uniformi ed egualmente tutelanti per tutte le controparti coinvolte.

Sostanzialmente, le caratteristiche congenite ad un contratto EPC risiedono:
■ nella sua struttura: il contratto è strutturato in modo che sulla durata contrattuale il risparmio generato dall’intervento ripaghi l’investimento stesso;
■ nel raggiungimento di un obiettivo prefigurato e ben definito di risparmio energetico;
■nella correlazione tra compenso ed effettiva miglioria (efficientamento) energetica conseguita. La ESCo, invero, si assume personalmente uno specifico rischio in tal senso; il risparmio economico rapportato a quello energetico ben potrà essere oggetto di pre-condivisone/accordo fra le parti (divenendo, dunque, parte integrante del contratto);
■ nella cosiddetta “baseline“, ovverosia il valore storico di prestazione/condizione energetica dell’edificio soggetto agli interventi di efficientamento, soglia di base da cui partire per il calcolo dell’effettivo miglioramento conseguito e, conseguentemente, per parametrare il relativo corrispettivo economico da riconoscere alla ESCo.


La definzione di ESCo – Energy Service Company – ed il suo ruolo


Centrale e primario ruolo nell’esecuzione (nonché costituzione) del contratto EPC viene svolto dalle ESCo (ovveorosia le Energy Service Company).

L’origine di tale definizione, invero, discende direttamente dalla legislazione comunitaria (successivamente recepita da quella nazionale). Ed infatti, il D.lgs 115/08 definisce la ESCo come una “persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”.

Di talché, appare evidente come il contratto EPC rappresenti, per eccellenza, il principale strumento operativo attraverso cui una ESCo si obbliga a fornire i propri servizi di natura “energetica” all’utente finale.

Si tenga, comunque, ben a mente che non necessariamente in un contratto EPC è previsto il finanziamento dell’intervento da realizzarsi, da parte della ESCo. Ed infatti, qualora dovesse delinearsi una siffatta peculiarità, il contratto assumerebbe i caratteri del “Finanziamento Tramite Terzi” (anche detto FTT), definito dal D.lgs 115/08 come “accordo contrattuale che comprende un terzo, oltre al fornitore di energia e al beneficiario della misura di miglioramento dell’efficienza energetica, che fornisce i capitali per tale misura e addebita al beneficiario un canone pari a una parte del risparmio energetico conseguito avvalendosi della misura stessa. Il terzo può essere una ESCo”.


Come funziona il contratto EPC?


Per comprendere al meglio il meccanismo sotteso all’utilità del contratto EPC (nonché per comprendere il relativo funzionamento), occorre partire dall’analisi della cosiddetta “baseline economica“, ovverosia la somma del costo storico normalizzato associato ai consumi di energia e dei costi di manutenzione.

La finalità della ESCo, invero, risulta essere quella di perseguire un risparmio energetico garantito il quale, a sua volta, fungerà da base per la determinazione del canone che verrà ad essa riconosciuto (comprensivo di manutenzione).

Il canone, dunque, risulterà essere pari alla somma fra il risparmio economico ed il risparmio energetico perseguito, al netto di una porzione di risparmio garantito (meramente eventuale) condivisa con il cliente.

La garanzia di risparmio si attiva nell’ipotesi di under-performance: ed infatti, in presenza di un risparmio effettivamente conseguito in misura minore rispetto a quello garantito, il cliente si troverà nella condizione di aumentare i propri costi ma, al contempo, ridurre il canone corrisposto alla ESCo.

Viceversa, nel caso in cui ci si dovesse trovare in presenza di una over-performance (ovverosia di un risparmio energetico conseguito in misura maggiore rispetto a quella originariamente ipotizzata), il contratto ben potrebbe prevedere – previa pattuizione con il cliente, meramente eventuale – un determinato bonus.

Pertanto, appare fondamentale sottolineare (o meglio, ribadire) come, nell’ambito dei contratti EPC, assumono un valore predominante ed imprescindibile sia la determinazione del risparmio energetico che il relativo programma di misura e verifica necessario, quest’ultimo, non solo a calcolare la differenza fra i consumi energetici pre-intervento e post-intervento, ma anche a determinare la proiezione dei consumi ante intervento nelle condizioni post-intervento.

Degna di menzione risulta essere, inoltre, la circostanza per cui l’inclusione o meno del vettore energetico nella cornice contrattuale possa dar vita a forme differenti di contratti EPC.

Giusto un accenno al significato (tecnico) di vettore energetico: sostanzialmente con questo termine si indica il mezzo per trasferire energia da una forma ad un’altra. Esso, infatti, si distingue dalla fonte di energia proprio per il fatto che non produce energia bensì si limita semplicemente a trasferirla.

Dunque, tornando all’analisi puramente giuridica sulla tipologia dei contratti EPC, l’inclusione del vettore all’interno dell’accordo, invero, risulta essere frequente nei contratti pubblicistici quali, ad esempio, le convenzioni CONSIP Servizio Energia (seppur con modalità e struttura che non sempre appaiono riconducibili a dei veri e propri contratti EPC) oppure, in ambito privatistico, nel settore della cogenerazione industriale.


Le tipologie più diffuse di contratto EPC


First Out

Con la tipologia “First Out”, il risparmio energetico conseguito viene utilizzato sia per ripagare il finanziamento dell’intervento realizzato che. nondimeno, per remunerare l’attività della ESCO che ha fornito il capitale e che, fino alla scadenza contrattuale, detiene la proprietà degli impianti.

Solo allo scadere del contratto, infatti, il risparmio conseguito e la proprietà degli impianti passeranno interamente nella proprietà del cliente. Così agendo, invero, la ESCO incamera il 100% dei risparmi effettivamente conseguiti fino alla scadenza contrattuale.

In altri termini, la tipologia First Out prevede che la ESCo fornisca il capitale servendosi di finanzia propria o di reperirlo con finanziamento tramite terzi (FTT); il risparmio energetico conseguito, dunque, andrà interamente alla ESCo per tutto il tempo della durata del contratto, per poi passare interamente al cliente una volta concluso il contratto.


First In

La tipologia di contratto “First in” prevede che all’utente finale venga garantita una determinata riduzione delle spesa energetica storica sostenuta negli anni precedenti alla realizzazione dell’intervento (ad es: sconto sull’importo dell’ultima fattura).

Il risparmio economico conseguito, dunque, verrà incamerato dalla ESCO per tutta la durata del contratto e, la stessa, figurerà come proprietaria degli impianti di cui manterrà la gestione fino alla conclusione del contratto.

Al beneficiario degli interventi verrà riconosciuto: i) un costo fisso sulla futura spesa energetica; ii) la rateizzazione in importi fissi mensili con eventuale conguaglio annuale; iii) la riduzione dei costi amministrativi; iv) il conseguimento di un risparmio energetico minimo garantito.


Shared Saving

La modalità “Shared Savings” (ovverosia “risparmio condiviso”) prevede che la ESCO fornisca il capitale e detenga la proprietà degli impianti fino alla scadenza contrattuale.

Inoltre, i proventi del risparmio energetico così generato saranno suddivisi tra le parti e la proprietà degli impianti sarà trasferita al cliente finale beneficiario degli interventi solo alla scadenza contrattuale.

L’investimento sostenuto, pertanto, sarà rimborsato sulla scorta di un accordo condiviso fra le parti ed infine la quota di risparmio pro-capite verrà determinata dallo studio di fattibilità.

La ESCo, infine, oltre a reperire il finanziamento, si assume la responsabilità tecnica degli interventi e fornisce il servizio di gestione e manutenzione (O&M).

In altri termini, la ESCo si fa carico dell’investimento (con mezzi propri o ricorrendo a finanziamento tramite terzi), e detiene la proprietà di impianti e opere per l’intera durata del contratto.

Il cliente, dunque, corrisponderà alla ESCo, per la durata del contratto, solo la parte del risparmio pattuita, con cui recupererà l’investimento iniziale.


Guaranteed Savings

Il contratto “Guaranteed Savings” (cioè “risparmio garantito”) prevede la presenza di un soggetto terzo (finanziatore) con cui il cliente finale si relazionerà per ottenere il finanziamento utile alla realizzazione dell’intervento.

La ESCO, dal canto proprio, si impegnerà a garantire che i risparmi conseguiti non siano inferiori ad un minimo concordato, stabilito sulla base dell’analisi di fattibilità.

La garanzia del risparmio in parola, dunque, consisterà in un indennizzo riconosciuto al cliente in caso di risparmi minori rispetto a quelli garantiti.


Contratto Energia Plus

il Contratto Servizio Energia “Plus” prevede che alla fornitura del vettore energetico (sussumibile nel “contratto servizio energia”) viene affiancato l’obbligo di ridurre l’indice di energia primaria per la climatizzazione di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull’attestato di prestazione energetica (APE), attraverso la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell’involucro edilizio (comprensivi dell’installazione di sistemi di termoregolazione, ovvero di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali).

Tuttavia, parte della dottrina ritiene che tale tipologia di contratto non rappresenti un vero e proprio contratto EPC in quanto l’obbligazione di miglioramento energetico sembrerebbe configurarsi come aggiuntiva e, pertanto, secondaria rispetto all’obbligazione principale, ovverosia la fornitura dei vettori energetici e la manutenzione degli impianti.


Fonti consultate:

– Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE” – cfr. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/18/14G00113/sg;

– Minchio, Velluto, Zennaro “Contratti EPC, principi generali ed elementi chiave” – cfr. http://www.gop.it/doc_pubblicazioni/724_6ugkd55z81_cn.pdf

– https://infoenergia.provincia.tn.it/Finanziamenti-riqualificazione-energetica/Finanziamenti/Energy-Performance-Contract-Contratto-di-prestazione-energetica


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