I diritti inviolabili dell’uomo: i diritti della personalità

I diritti della personalità sono diritti soggettivi assoluti, inalienabili, intrasmissibili, irrinunciabili, imprescrittibili, aventi ad oggetto aspetti essenziali della personalità umana. Rappresentano, in sostanza, quei diritti che tutelano la persona nei suoi valori essenziali. La persona costituisce, per questi diritti, sia il soggetto titolare della situazione che l’oggetto stesso della tutela. Per tale motivo non è dato scindere la titolarità di codeste situazioni dal loro esercizio.

Di Redazione Compliance Legale

Cosa sono e qual è la disciplina di riferimento?


Occorre distinguere, a monte, tra diritti patrimoniali e non patrimoniali.

I primi, in quanto suscettibili di essere valutati secondo una stima economica, sarebbero disponibili (cioè alienabili e trasmissibili) e prescrittibili.

I secondi invece, in quanto ineriscono strettamente alla persona e sola da questa sono esercitabili, sono detti diritti personali, pertanto indisponibili. Esistono tuttavia diverse eccezioni a questa distinzione.

Tra le situazioni non patrimoniali hanno particolare rilievo i diritti della personalità, situazioni soggettive proprie di ogni uomo in quanto tale, nel senso che ne costituiscono attributi fondamentali, volti a realizzare e tutelare esigenze di carattere esistenziale e, mediatamente, materiale.

L’art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce tali diritti, definendoli diritti inviolabili dell’uomo.

Questa norma rappresenta una clausola generale della tutela della persona umana e considera l’uomo sia come singolo, sia nei rapporti intersoggettivi (nel lavoro, in famiglia, ecc.), che nelle formazioni sociali (comunità intermedie tra il singolo e lo Stato).

Si usa il termine inviolabili per sottolineare il fatto che se un diritto patrimoniale viene violato, è possibile ricorrere al risarcimento, ma se il danno riguarda la persona questo non è possibile. L’inviolabilità implica la tempestività: per i diritti della personalità si richiede un rimedio essenzialmente preventivo (es. azione inibitoria).

Tali diritti devono considerarsi storicamente relativi e, poiché ogni manifestazione o esigenza della persona è tutelata secondo modalità non preventivamente determinate, sono caratterizzati da atipicità; ad esempio “il contratto è nullo se è contrario al buon costume”.

La personalità non è una promanazione della capacità: al contrario è la rilevanza della persona in quanto tale a giustificare l’attribuzione ad ogni uomo della capacità giuridica e d’agire.

L’art. 3 della Costituzione recita: “tutti I cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione”. La dignità è l’elemento più importante della tutela della persona umana: caratteristica indefettibile e limite invalicabile per i diritti della personalità.

La pena, la detenzione rappresenta una violazione della libertà personale dell’uomo, ma non può ledere la dignità di questo, che è compito dello Stato salvaguardare in ogni modo.

Il diritto della personalità è definito come uno solo e inviolabile, ma in effetti esso si compone di una pluralità di diritti che fanno capo all’individuo e, spesso, la presenza di più valori rileva possibili conflitti.


Le tipologie


Per struttura, i diritti della personalità possono essere distinti in due gruppi:

Diritti di rispetto della personalità: sono diritti assoluti; tutelano valori come la vita, l’integrità fisica e morale, la salute, la riservatezza, ecc. Sono correlati ad un dovere di rispetto dell’altrui personalità che grava su tutti i consociati (dovere di astensione)

Diritti di solidarietà: hanno la forma di “pretese” verso altri soggetti e implicano un comportamento attivo da parte della collettività; sono infatti quei diritti in cui l’interesse del soggetto è soddisfatto mediante la prestazione di un altro soggetto. I valori da esso tutelati sono l’eguaglianza, il lavoro, l’assistenza morale e materiale, ecc.


I caratteri


Tra i caratteri dei diritti della personalità possono essere annoverati i seguenti:

indisponibilità: in quanto diritti inviolabili, il titolare non può rinunciarvi o cederli ad altri.

non patrimonialità: non hanno valore di scambio (la non patrimonialità –non commerciabilità del diritto non deve essere confusa con la patrimonialità della prestazione spettante al titolare. Il nostro ordinamento tende a privilegiare i valori della persona rispetto a quelli patrimoniali: gli istituti a tema patrimoniale sono essi stessi funzionalizzati ad esaltare la persona umana (vedi art. 41, l’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recar danno … alla dignità umana).

imprescrittibilità: l’azione diretta alla propria tutela può essere iniziata in qualunque momento, anche a distanza di tempo dal giorno in cui il fatto lesivo è stato compiuto e non rileva la protratta inerzia del titolare.

assolutezza (in quanto appartengono al profilo statico. I diritti relativi appartengono al profilo dinamico).


La tutela


Il principale strumento di tutela civile della persona umana è il risarcimento del danno subito da chi è stato leso da un atto doloso o colposo di un terzo.

Il risarcimento può avvenire sia in forma specifica, quando vi è un’attività positiva in grado di rimuovere o attenuare il pregiudizio sofferto (come smentite o rettifiche), che per equivalente, cioè dando al danneggiato una somma di denaro che rappresenti l’equivalente monetario del danno subito.

Se si ha motivo di temere che si verifichi una violazione della persona umana o se questa si verifica già da tempo, si può ricorrere a provvedimenti cautelari che inibiscano il comportamento lesivo.


La titolarità


I diritti della personalità spettano a tutti indistintamente.

Vi sono tuttavia due teorie. Una, minoritaria, attribuisce i diritti della personalità solo alle persone fisiche, un’altra anche agli enti e alle formazioni sociali.

A chi spettano quindi realmente tali diritti? Laddove ci sia compatibilità (es. tutela dell’onore, dell’identità personale, ecc.), sono riferibili anche alle persone giuridiche.

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