L’agrivoltaico in Italia: le linee guida del ministero per l’installazione degli impianti fotovoltaici.

L’agrivoltaico (o agrovoltaico) costituisce un modello di utilizzo contestuale di aree agricole per la produzione di cibo ed elettricità, un concetto innovativo anche se, attualmente, ancora in via sperimentale.

di Avv. Eleonora Franco

Premessa: cosa sono gli impianti agrivoltaici?


L’agrivoltaico (o agrovoltaico) costituisce un modello di utilizzo contestuale di aree agricole per la produzione di cibo ed elettricità, un concetto innovativo anche se, attualmente, ancora in via sperimentale.

Il progetto agrivoltaico comporta, quindi, una duplice sinergia:

  • intrinseca, in quanto sistema integrato (fotovoltaico ed agricoltura) nell’ambito del quale avviene un effetto sinergico tra fotosintesi ed “effetto fotovoltaico”;
  • estrinseca, atteso che la sua realizzazione richiede necessariamente un lavoro di squadra tra il proprietario del terreno agricolo, l’azienda agricola e l’operatore fotovoltaico. Sui terreni agricoli “inutilizzati”, la formula potrebbe essere quella della cessione del diritto di superficie all’impresa agricola che intende sopportare l’investimento, da sola, oppure unitamente ad una società deputata alla realizzazione dell’impianto in questione.

La differenza con il “fotovoltaico a terra” sta nel fatto che quest’ultimo ha una densità di occupazione dell’area estremamente maggiore rispetto all’agrivoltaico, non consentendo il primo, a differenza del secondo, lo svolgimento di attività agricola nella porzione di suolo occupato.

I vantaggi per gli operatori economici e per l’ambiente sono immediatamente intuibili:

  • ambiente controllato per le colture (protezione da pioggia e grandine),
  • energia per sistemi di riscaldamento o raffreddamento;
  • introiti economici;
  • riduzione dell’uso delle plastiche;
  • gestione e controllo idrico;
  • generale resilienza al cambiamento climatico.

In sintesi, la produzione combinata di agricoltura ed energia rinnovabile consentirà alle imprese agricole, da un lato, di implementare percorsi di sostenibilità, integrando le produzioni tradizionali e, dall’altro, di diventare parte attiva del processo di decarbonizzazione del sistema di produzione elettrica.


Le opzioni tecnologiche ed utilizzo


L’obiettivo di tali sistemi integrati è quello del controllo della trasmissione luminosa che pilota l’efficienza fotosintetica, con il risultato di un miglioramento delle culture (viene, infatti, ottimizzato il rapporto ombra-sole).

Le opzioni tecnologiche di tali sistemi sono plurime, con differenti ipotesi di ombreggiature a seconda delle culture messe a terra: si va da impianti classici sopraelevati “fissi” a quelli “ad inseguimento a singolo o doppio asse” fino ai “moduli verticali” che possono essere abbinati ai filari produttivi.

La produzione fotovoltaica può avere molteplici utilizzi. Generalmente, le utenze elettriche sono collegate alla climatizzazione delle serre ed ai sistemi di pompaggio (in presenza di allevamenti).


Il quadro normativo di riferimento: la non applicazione del divieto di incentivi agli impianti agrivolatici


I sistemi agrivoltaici rappresentano una indubbia opportunità se solo si considera che il PNRR prevede un investimento complessivo di 1.1 e 2.6 miliardi di euro, rispettivamente, per lo sviluppo del parco agrisolare ed agrivoltaico.

Come detto, l’energia fotovoltaica da realizzare a terra su terreni agricoli dovrà essere indirizzata verso quelle progettualità complessivamente capaci di attivare una sinergia positiva tra produzione agricola e produzione energetica.

In questa direzione si pone il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il quale ha espressamente stabilito come il divieto di accesso agli incentivi per gli impianti a terra non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

In particolare, il comma 5 del decreto-legge citato stabilisce che: “All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.

1-quinquies. L’accesso agli incentivi per gli impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

1-sexies. Qualora dall’attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefici fruiti

*

L’accesso agli incentivi, per la realizzazione di tali tipologie di impianti, impone, pertanto, la sussistenza ed il monitoraggio della permanenza di alcune condizioni, quali, ad esempio, il risparmio idrico e la continuità dell’attività agricola, garantendo la trasformazione sostenibile del paesaggio.

Più nello specifico, i criteri per l’accesso degli incentivi sono stati individuati e definiti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già MITE), per il tramite del rilascio – lo scorso giugno – di apposite Linee Guida (clicca qui) volte a “chiarire quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola”.

Innanzitutto, al loro interno sono state fornite le definizioni di:

  1. impianto agrivoltaico (o agrovoltaico, o agro-fotovoltaico): impianto fotovoltaico che adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione;
  2. Impianto agrivoltaico avanzato: impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e ss. mm.:
    • adotta soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
    • prevede la contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

In particolar modo, per quanto di nostro interesse, all’interno della Parte II delle menzionate Linee Guida, sono indicate le caratteristiche e i requisiti che devono essere rispettati dagli impianti agrivoltaici, “al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi incluse quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi”.

Dunque, si declinano di seguito tali requisiti prefissati dal legislatore [Nb: per le specifiche tecniche, si consiglia di consultare le apposite Linee Guida Ministeriali]:

A – Il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;

B – Il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale;

C – L’impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;

D – Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;

E – Il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Pertanto, il Ministero ha ritenuto che:

  • Il rispetto dei requisiti A, B risulta essere necessario per definire un impianto fotovoltaico realizzato in area agricola come “agrivoltaico”. Per tali impianti dovrebbe inoltre previsto il rispetto del requisito della a continuità dell’attività agricola, ovverosia: l’impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
  • Il rispetto dei requisiti A, B, C e D risulta essere necessario per soddisfare la definizione di “impianto agrivoltaico avanzato” e, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 65, comma 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al fine di classificare l’impianto come meritevole dell’accesso agli incentivi statali a valere sulle tariffe elettriche;
  • Il rispetto dei requisiti A, B, C, D ed E costituisce pre-condizione per l’accesso ai contributi del PNRR, fermo restando che, nell’ambito dell’attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo del sistema agrivoltaico”, come previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 199 del 2021, potranno essere definiti ulteriori criteri in termini di requisiti soggettivi o tecnici, fattori premiali o criteri di priorità.

I sopra menzionati requisiti, invero, appaiono essere chiarificatori e dirimenti atteso che, fra essi, proprio quello concernente la sopraelevazione dei moduli fotovoltaici da terra rappresenta il presupposto cardine su cui si fonda la tecnologia “agrivoltaica”, idonea a salvaguardare sia la continuità aziendale che l’integrità del suolo sottostante, discostandosi dai comuni impianti fotovoltaici.


Il rapporto con le Comunità energetiche


La possibilità in Italia di realizzare Comunità Energetiche Rinnovabili (se vuoi approfondire il tema, ne abbiamo parlato in questo articolo – clicca qui) è recente ed è stata introdotta il 28 febbraio 2020, con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe 162/2019. Le Comunità Energetiche Rinnovabili costituiscono un nuovo modello per produrre energia da fonti rinnovabili.

Ogni Comunità energetica ha le proprie specifiche caratteristiche, ma tutte hanno lo stesso obiettivo: autoprodurre e fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri.

La Direttiva RED II prevede due tipologie di Comunità energetiche:

  • quelle composte da cittadini;
  • quelle “REC” (Comunità energie rinnovabili).

Tra giugno e luglio 2022 saranno adottati i relativi Decreti attuativi. Alcuni passi in avanti in favore delle CER sono stati eseguiti con il D.L. 199/2021 (art. 31).

Quando si ha un impianto che alimenta una singola abitazione si parla di “autoconsumo”, quando invece si ha un condominio che condivide, ad esempio, un impianto fotovoltaico sul tetto la cui energia viene fruita da tutti i condòmini, si parla di “autoconsumo collettivo”.

Quando diversi utenti, anche in edifici separati si uniscono in “comunità”, attraverso enti giuridici autonomi (come ad esempio Condomini, Associazioni, Cooperative, Consorzi, Organizzazioni senza scopo di lucro, ecc…) si parla di Comunità energetiche.

Ciò che differenzia le Comunità energetiche dall’autoconsumo collettivo, quindi, è che nel primo caso le utenze sono fisicamente separate.

Nelle Comunità energetiche, l’autoconsumo è virtuale: l’energia di ogni utenza viene immessa in rete e successivamente associata contabilmente a quella degli altri partecipanti della Comunità, con la conseguenza che:

  • la configurazione di rete rimane invariata: la rete pubblica termina nel punto di consegna (POD) dei singoli utenti finali, laddove è installato un contatore fiscale;
  • il distributore elettrico esercisce il servizio di misura;
  • ogni cliente finale è libero di scegliere il proprio fornitore di energia e di uscire in qualunque momento dallo schema.

L’energia prodotta viene quindi “condivisa” ed indirizzata verso l’autoconsumo.

L’energia autoconsumata beneficia del meccanismo incentivante mentre l’energia in eccedenza può essere, ad esempio, rivenduta dal produttore mediante contratti Power Purchase agreement (PPA).

Per approfondire il tema delle Comunità energetiche rinnovabili, ti suggeriamo la lettura del nostro articolo “Le comunità energetiche rinnovabili: il futuro passa attraverso la “condivisione”“.


I modelli di business generali e per l’agrivoltaico


In via generale, i modelli di business delle Comunità energetiche potrebbero essere plurimi.

Si consideri, ad esempio, l’iniziativa dei sindaci di comuni che installano impianti fotovoltaici su tetti di scuole o, in generale, di edifici pubblici, mettendone a disposizione la produzione in favore della comunità energetica.

Nel dettaglio, invece, i modelli di business in rapporto ad impianti agrivoltaici, potrebbero essere i seguenti:

  • consorzio di aziende (accordi tra aziende con impianti fotovoltaici ed aziende consumer);
  • accordo tra azienda agrivoltaica e Comuni, laddove, l’energia in eccedenza prodotta dall’Azienza potrebbe essere utilizzata per alimentare le utenze di Comuni (ad esempio, in presenza di comuni storici, dal carattere monumentale, dove non possono essere installati impianti, un’azienda che detiene impianti agrivoltaici in periferia potrebbe alimentare il Comune medesimo).

Desideri una consulenza o supporto legale? Scrivi alla nostra segreteria, ti contatteremo per approfondire la tematica e formulare il nostro miglior preventivo.

NEWSLETTER

Categorie