Linee Guida impianti FER (DM 10 settembre 2010): si applicano sia al fotovoltaico che all’eolico. Sentenza del Consiglio di Stato n. 443/2023.

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza in commento, ha sancito l’efficacia delle Linee Guida di cui al DM del 10 settembre 2010 in relazione a tutti gli impianti alimentati da fonte energetica rinnovabile, inclusi gli impianti fotovoltaici.

di Avv. Manuel Costa

La vicenda fattuale


La vicenda traeva origine dall’introduzione, da parte della Regione Basilicata, di uno screening di VIA, inteso come filtro obbligatorio per tutte le procedure di FER (introdotto con la DGR 35/2022). Iter, questo, non previsto da alcuna normativa di legge primaria (i.e. nazionale).

In particolare, la Società “Alfa” presentava l’istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all’articolo 27-bis del Dlgs n. 152/2006 relativamente al “Progetto definitivo di un impianto solare fotovoltaico connesso alla Rtn della potenza di picco pari a 19.987,2 kWp e potenza in immissione pari a 19.950 kWac e delle relative opere di connessione alla rete Rtn e Piano agronomico per l’utilizzo dei suoli agricoli dell’area“.

Sicché, nell’aprile 2021, l’Ufficio compatibilità ambientale della Regione provvedeva a comunicare a tutti gli Enti interessati, con apposita nota, ai sensi dell’articolo 27-bis, comma 2, del Dlgs n. 152/2006, l’avvenuta pubblicazione – sul proprio sito istituzionale – della documentazione allegata all’istanza, assegnando a questi ultimi il termine perentorio di 30 giorni per la trasmissione di eventuali richieste integrative. Successivamente, dunque, venivano acquisiti agli atti del procedimento i pareri favorevoli alla realizzazione del progetto espressi da alcuni degli Enti interessati.

Senonché, nonostante i cennati pareri favorevoli, l’Amministrazione rimaneva inerte e la Società, nel dicembre 2021, inoltrava un’apposita diffida a provvedere.

Tuttavia, nel febbraio 2022, la Regione comunicava che “ai sensi di quanto disposto dal Dlgs n. 152/2006 e, in attuazione della Dgr n. 35 del 21 gennaio 2022, adottata in coerenza con il citato Dlgs e avente ad oggetto “Disposizioni procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale”, quest’ufficio non può procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale […] in quanto l’oggetto dell’istanza in parola è riferito ad un intervento ricompreso nell’articolo 6, comma 6, del Dlgs n. 152/2006 e, pertanto, deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a Via“.

Veniva precisato, altresì, che la suddetta deliberazione trovava applicazione anche per le istanze pendenti per le quali non si era ancora provveduto ad avviare il procedimento istruttorio.

Pertanto, tale provvedimento, unitamente alla DGR del 21 gennaio 2022, n. 35, veniva impugnato dalla Società innanzi al TAR per la Basilicata che, in primo grado, aveva annullato la DGR in oggetto con la Sentenza n. 273/2022 e, conseguentemente, anche gli arresti procedimentali disposti dalla Regione.

Quest’ultima, nel successivo giudizio d’appello, sosteneva che le modifiche apportate al codice dell’ambiente a partire dal 2010 – ovverosia dopo la pubblicazione delle Linee Guida – hanno comportato l’implicita abrogazione delle stesse (in particolar modo, facendo riferimento al d.lgs. 104/2017, unitamente ai due recenti decreti semplificazioni 2020 e 2021).

Altresì, sosteneva che le disposizioni delle Linee Guida statali in materia in materia di fonti rinnovabili avrebbero efficacia vincolante per le Regioni unicamente in materia di impianti eolici in quanto, ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003, le “linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti” (cfr. comma 10).

Il Consiglio di Stato, intervenuto con la pronuncia in commento, ha rigettato l’appello presentato dalla Regione sulla scorta delle motivazioni riportate nel paragrafo che segue.


Il giudicato del Consiglio di Stato: i principi affermati


Come sopra anticipato, il Consiglio di Stato, con la pronuncia in parola, ha sancito – in sintesi – che:

  1. le Linee Guida concorrono a dettare i principi della disciplina abilitante delle FER (cfr. Corte Costituzionale n. 69/2018, successiva alla riforma del codice dell’ambiente);
  2. le Linee Guida sono frutto di leale collaborazione e, per tale motivo, sono vincolanti, completando tecnicamente la normativa vigente di rango primario (cfr. Corte Costituzionale n. 177/2021);
  3. le Linee Guida sono da considerarsi riferite a tutti gli impianti FER in virtù della rubrica dell’Allegato al DM 10.9.2010, recante le “Linee guida per il procedimento di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi”. Altresì, è stato evidenziato come il par. 2.1. delle Disposizioni generali dell’Allegato in parola, nell’individuare il relativo “Campo di applicazione”, abbia previsto espressamente che “Le modalità amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili […]”;
  4. Le Linee Guida vincolano, quali principi generali della materia, “tutto il territorio nazionale” (Corte. Costituzionale n. 77 del 2022; n. 121 del 2022) e, pertanto, la Regione era tenuta ad uniformarsi alle suddette previsioni anche nella parte in cui, al par. 14.8, viene fatta espressamente salva la possibilità per il proponente di presentare direttamente istanza di VIA senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità;
  5. La facoltà di presentare direttamente la domanda di VIA (anche per i progetti per cui è prevista la verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 6, comma 6, d.lgs. 152/2006), “va inquadrata nello scopo generale della normativa in questione, ivi comprese le Linee Guida, di semplificare ed accelerare, per quanto è possibile, i procedimenti in materia, per cui è da escludere l’imposizione, da parte della Regione, della obbligatorietà della procedura di screening qualora quest’ultima di fatto comporti un aggravio procedimentale […]”;
  6. Ciò posto, non è possibile individuare alcun profilo di incompatibilità con le disposizioni del DM del 10 settembre 2010 che consentono al proponente di presentare direttamente istanza di VIA in luogo della verifica di assoggettabilità a VIA. Si tratta, in sostanza, di una disciplina, integrativa della fonte primaria, che lascia all’operatore la facoltà di avvalersi o meno, di tale strumento di semplificazione, senza correlativamente recare alcuna lesione agli interessi oggetto di tutela.

La tesi dell’abrogazione implicita sostenuta dalla Regione, dunque, per il Consiglio di Stato non ha pertanto alcun fondamento.


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