Cosap e Tosap: cosa sono e quali differenze.

Analizziamo nel dettaglio la disciplina afferente al COSAP ed alla TOSAP e, delineiamo, le principali differenze.

di Avv. Manuel Costa

Con il termine COSAP si intende il Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, invece con il termine TOSAP si fa riferimento alla Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

Procediamo verso una loro sintetica, quanto esaustiva, analisi.



Normativa di riferimento e differenze


L’art. 51 lett. a), 2° comma, del D.lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, originariamente aveva disposto l’abrogazione della TOSAP a partire dal 1° gennaio 1999 ed il successivo art. 63 aveva consentito a Comuni e Province di istituire un canone per le occupazioni di aree pubbliche in sostituzione della Tosap, a partire sempre dal 1° gennaio 1999, ovverosia la COSAP.

A prescindere della variazione di terminologia utilizzata (ovverosia Canone e Tassa), molte sono le differenze intercorrenti tra di esse.

La più evidente è quella da individuare nella differente natura di questi due tipi di entrata. Infatti mentre la TOSAP è un’entrata tributaria, la COSAP rappresenta un’entrata di carattere patrimoniale.

Un’altra differenza è costituita dal fatto che mentre la TOSAP ha una disciplina legislativa, essendo prevista e disciplinata dal capo II del D.lgs. 507/1993, per il canone (COSAP) il D.Lgs. 446/1997 demanda l’intera disciplina al regolamento comunale, ampliando tra l’altro la potestà normativa dell’ente locale, il quale può stabilire in piena autonomia sia la disciplina che le tariffe.

Attraverso l’art. 31, co. 14, della Legge del 23 dicembre 1998, n. 448, il Legislatore ha reintrodotto il prelievo (Tosap) abrogando la lett. a) del cit. art. 51 D. Lgs. n. 446/97 e apportando modifiche al canone.

Dunque, la natura giuridica della TOSAP è di carattere tributario mentre quella della COSAP è di natura patrimoniale.

La TOSAP è dovuta dal titolare dell’atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto. L’utilizzo del suolo pubblico, pertanto, deve essere fatto nel proprio esclusivo interesse. Al pagamento del COSAP, parimenti, è tenuto il titolare dell’atto di concessione il quale ha natura strettamente personale e ne è, conseguentemente, vietato il trasferimento o la cessione a terzi.

Si noti che al pagamento della tassa e/o del canone sono obbligati non solo le persone fisiche o giuridiche che materialmente effettuano l’occupazione del suolo pubblico, ma anche gli enti o imprese che utilizzano apposite infrastrutture per lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità.


COSAP


Alla luce di queste modifiche si può affermare che è facoltà dell’Ente locale istituire o meno il canone di cui sopra in quanto la legge non pone alcun obbligo circa la istituzione dello stesso ma lascia alla discrezionalità dei Comuni e delle Province ogni decisione in proposito.

Si tratta di una facoltà definita con chiarezza dall’art. 63 del D. Lgs. n. 446/97 che parla, appunto, di possibilità di istituire un canone .

Più precisamente l’art. 63, 1° co, del cit. decreto dispone che: « I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell’articolo 52, escludere l’applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono,con regolamento adottato a norma dell\’articolo 52, prevedere che l\’occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l\’occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione,determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa»


TOSAP


A distanza di pochi anni, l’art. 18 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha introdotto significative modifiche all’art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997.

Tali innovazioni concernono direttamente il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché la Tosap , di cui al Titolo II del D. Lgs. n. 507/1993, per effetto del rinvio operato dal nuovo testo del terzo comma del predetto art. 63, limitatamente alle occupazioni permanenti realizzate per l’erogazione di pubblici servizi.

Il Ministero delle Finanze ha precisato che le innovazioni introdotte trovano immediata applicazione – a decorrere dal 1° gennaio 2000 – non necessitando apposite deliberazioni di recepimento.

L’art 18 ha modificato la lett. f), del comma 2, dell’art. 63 del D. Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, che disciplina le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi.

Tali disposizioni innovative si applicano automaticamente alla medesima tipologia di occupazioni e cioè senza che occorra una particolare deliberazione di recepimento della norma.

Il Ministero delle Finanze ha fatto notare come dette modifiche, pur interessando un’entrata di carattere extratributario, abbiano comunque un’incidenza determinante sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), in quanto estendono alla tassa la nuova disciplina per la determinazione forfettaria del canone relativamente alla tipologia di occupazioni sopra menzionate.


Calcolo del COSAP


Le innovazioni consistono essenzialmente nell’eliminazione di uno dei metodi di commisurazione del canone che l’originaria formulazione del testo individuava nella “speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia e importanza dell’occupazione, ridotta non meno del 50%“.

Per effetto delle nuove disposizioni, dunque, e’ stato definitivamente abolito il criterio alternativo di commisurazione del canone che avrebbe consentito agli enti locali di adottare dall’anno 2000, una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento, per ubicazione, tipologia ed importanza dell’occupazione, ridotta non meno del 50%.

L’unica modalità’ di determinazione del canone risulta essere, dunque. quella che risulta dall’applicazione della “misura unitaria di tariffa” al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio.

Tale criterio di determinazione del Cosap si applica alle sole occupazioni effettuate nel comune, giacché per quelle realizzate sul demanio e patrimonio indisponibile della provincia, bisogna far riferimento al n. 2 della lettera f) del comma 2 (art. 63 D. Lgs. n. 446/1997) che, nella nuova formulazione, prevede che il canone sia determinato nella misura del 20% dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa stabilita per il Cosap comunale per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.


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