Royalties: tassazione e normativa italiana.

Con il termine “royalty” si intende il compenso, in misura percentuale, riconosciuto al creatore o all’autore di un’opera dell’ingegno (nonché al possessore di un brevetto o di qualsiasi altro diritto d’autore – copyright), a titolo di corrispettivo per lo sfruttamento ai fini commerciali del bene, dell’opera o del brevetto di cui lo stesso ne detiene i diritti.

di Avv. Manuel Costa

Nella sfera del “diritto d’autore” – da intendersi quale corollario della più ampia categoria del “lavoro intellettuale” – rientrano i cosiddetti diritti di utilizzazione economicadiritti morali, diritti di riproduzione meccanica (DRM) in favore degli autori – creatori di opere dell’ingegno, da intendersi con tale accezione, tra le altre: le opere letterarie, drammatiche, didattiche e religiose, le composizioni musicali, teatrali, le coreografie, i film, le fotografie, i progetti architettonici, i programmi per elaboratore e le banche dati, i brevetti industriali, i marchi.

Quando il detentore dei diritti d’autore (quindi, in altri termini, il creatore dell’opera) decide di concedere a terzi lo sfruttamento economico della sua opera, egli ha diritto a percepire come contropartita il versamento di una somma di denaro, le cosiddette royalties.

Il creatore dell’opera, dunque, ne rimane il legittimo proprietario (infatti, i diritti d’autore sono inalienabili, imprescrittibili ed irrinunciabili), tuttavia è libero di concedere lo sfruttamento economico di essa a terzi i quali, come contropartita, corrisponderanno una percentuale dei proventi incassati (grazie alla commercializzazione dell’opera in oggetto) direttamente in capo al creatore originario.


DIRITTI D’AUTORE: LA NORMATIVA


Lo sfruttamento attraverso la cessione o l’utilizzo del diritto d’autore è disciplinato nell’ordinamento italiano dalla Legge n 633/1941 la quale, in sintesi, concede all’autore di un’opera dell’ingegno il diritto esclusivo di disporre l’utilizzo e/o il relativo sfruttamento economico in qualsiasi forma, tempo e modo.

Il diritto di autore nasce in capo all’autore dell’opera e, con il suo riconoscimento, si acquista il:

  1. Diritto alla pubblicazione dell’opera;
  2. Diritto allo sfruttamento economico dell’opera;
  3. Diritto alla rivendicazione della paternità dell’opera.

I primi due diritti rientrano nella sfera dei diritti patrimoniali e, per l’effetto, possono costituire oggetto di cessione. Da ultimo, il diritto di paternità dell’opera, detiene un carattere esclusivamente personale (inalienabile ed incedibile) e, dunque, non potrà mai costituire oggetto di cessione (così come accennato in precedenza).


DIRITTI D’AUTORE: IL REGIME FISCALE


Il regime fiscale legato allo sfruttamento economico del diritto d’autore è considerato un regime di vantaggio.

Ed infatti, il legislatore ha previsto agevolazioni – sotto forma di deduzioni dal reddito – che rendono la tassazione delle royalties decisamente conveniente.

Tuttavia, al fine di poter accedere a siffatti benefici, risulta necessaria una effettiva ed attuale cessione del diritto di sfruttamento economico dell’opera, dimostrabile attraverso la sottoscrizione di un accordo fra le parti (cedente e cessionario) all’interno del quale, ulteriormente, deve essere data evidenza sia degli estremi identificativi dell’opera che del corrispettivo pattuito.

L’Art. 53, comma 2, lett. b) del DPR n. 917/86 ha previsto che “I compensi percepiti dall’autore dell’opera (sia essa legata alle scienze, alla letteratura, alla musica, arti figurative, architettura, teatro, cinematografia, ecc), a titolo di corrispettivo per la cessione o la concessione in uso di un’opera dell’ingegno tutelata dalle norme sul diritto d’autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa commerciale, ai fini delle imposte sui redditi, sono classificati come redditi di lavoro autonomo”. 

Tuttavia, il trattamento fiscale di questi compensi, ha un carattere del tutto peculiare rispetto alle regole generali che disciplinano i redditi di lavoro autonomo.

Tali compensi, in verità, in riferimento al meccanismo di cui alle imposte dirette, sono tassati “per cassa “, ovverosia nell’anno in cui sono stati percepiti, al netto di determinate deduzioni forfettarie (ex art. 54, comma 8, del DPR n 917/86).

Viceversa, nel caso in cui i compensi derivanti dall’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno siano percepiti da persone fisiche diversi dagli autori, andranno considerati come “redditi diversi” (ex art. 67, lettera g) del DPR n. 917/86) e, per l’effetto, il soggetto percettore avrà la possibilità di rilasciare una mera ricevuta fiscale in luogo della fattura.


APERTURA DELLA PARTITA IVA?


Non è previsto alcun obbligo di apertura della Partita IVA per chi percepisce redditi da diritto di autore, purché non si percepiscano anche compensi derivanti dallo svolgimento di attività ascrivibili alla sfera del lavoro autonomo (esercitato professionalmente).

Ad esempio, il giornalista, l’avvocato, il medico, ecc. percepiscono sia redditi da diritto di autore (derivanti dalla pubblicazione di manuali, articoli e saggi, opere letterarie, dimostrazioni grafiche e quant’altro), che compensi legati all’attività professionale, sono tenuti già in principio ad aprire la Partita Iva per gestire la propria attività professionale. Pertanto, emetteranno fattura non solo per i compensi legati alle attività professionali principalmente svolte, ma anche per i compensi legati al diritto di autore.

Ciò vale esclusivamente nel caso in cui tali compensi siano percepiti nello stesso ambito di esecuzione dell’attività professionale.

Viceversa, qualora l’attività di lavoro autonomo esercitata con partita IVA dovesse essere completamente sconnessa dai compensi percepiti nell’ambito del diritto di autore, il soggetto percettore potrebbe perseguire una duplice strada (sia qualora si agisca nell’ambito del regime forfettario che di quello ordinario):

  • Emettere ricevute per il diritto di autore e, contestualmente, fatture per i compensi derivanti dall’attività di lavoro autonomo-professionale;
  • Emettere fatture per entrambe le tipologie di compensi percepiti.

IL REGIME FISCALE APPLICATO


Il regime fiscale sul percepimento dei diritti d’autore prevede:

  • L’applicazione di deduzioni forfettarie in relazione all’età;
  • L’applicazione delle ritenute di acconto del 20% da parte del soggetto committente.

La Circolare n. 9/E/2019, sul tema del Regime forfettario, ha definitivamente chiarito che i compensi riconducibili al diritto d’autore:

  • Devono essere tassati fuori dal regime di lavoro autonomo in applicazione della deduzione forfettaria del 25% o 40% (in rapporto all’età del titolare dei diritti, ovverosia superiore o inferiore ai 35 anni);
  • Ai fini IVA, sono esclusi dall’applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 633/72.

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 9/E/2019 ha precisato, inoltre, che qualora il contribuente consegua proventi a titolo di diritti d’autore, ai sensi dell’art. 53, co. 2, lett. b), del TUIR, anche se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, rimangono ferme le modalità di tassazione degli stessi previste dal co. 8 del successivo art. 54.

Dunque, a prescindere dal collegamento all’attività professionale svolta, il compenso riconducibile al diritto di autore deve sempre essere tassato ai fini fiscali seguendo il regime ordinario e, dunque, su un importo pari al totale del compenso riscosso ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese (ovvero del 40% se il compenso è percepito da soggetti di età inferiore a 35 anni).

Ed ancora, risulta fondamentale qui evidenziare come ai fini della verifica del requisito dell’accesso al regime forfettario (totale dei compensi percepiti pari o inferiore ad euro 65.000,00), i compensi da diritto d’autore (da intendersi al lordo delle deduzioni) debbano essere sommati ai compensi dell’attività di lavoro autonomo professionale soltanto nel caso in cui il diritto d’autore è correlato all’attività professionale (in questo senso confronta la risposta all’interpello n. 517/2019 dell’Agenzia delle Entrate – clicca qui)

Tale correlazione si concretizza esclusivamente quando l’attività professionale rappresenti il presupposto attuale e necessario per la realizzazione del diritto d’autore.


DIRITTO D’AUTORE ED IVA


L’art. 3, comma 4, lett. a) del DPR n. 633/72 ha previsto che “non sono considerate prestazioni di servizi le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti di autore effettuate dagli autori”.

Dunque, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari sono considerate fuori dal campo di applicazione dell’IVA.

Di talché, all’interno della ricevuta e/o fattura per diritto di autore, bisognerà indicare la seguente dicitura:

Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, lettera a) del DPR n. 63/1972“.


SFRUTTAMENTO ECONOMICO DEL DIRITTO D’AUTORE DA PARTE DI SOGGETTI ESTERI


Nel momento in cui l’attività legata allo sfruttamento economico del diritto d’autore viene svolta per conto di un “soggetto committente” residente in un Paese estero, al prestatore d’opera italiano non deve essere applicata alcuna ritenuta, poiché in alcun modo il committente può essere qualificato come “sostituto di imposta” italiano.

Il prestatore, dunque, è solamente tenuto a rilasciare ricevuta (o fattura), senza l’applicazione della ritenuta d’acconto.

Viceversa, nel caso in cui i compensi siano corrisposti a soggetti non residenti (si pensi al caso del committente italiano e del prestatore estero), deve essere effettuata una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30%.

Tuttavia, sarebbe fondamentale verificare, di volta in volta, se siano state stabilite convenzioni internazionali – al riguardo – tra l’Italia e il Paese estero in questione.


DIRITTO D’AUTORE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI


Colui che percepisce proventi derivanti dalla cessione del diritto di sfruttamento economico dell’opera (più semplicemente, dalla cessione dei diritti d’autore), in linea generale non è tenuto all’iscrizione presso la gestione Separata dell’INPS e, conseguentemente, non è tenuto a versare i rispettivi contributi.

Potrebbe, altresì, essere tenuto alla suddetta iscrizione ed al conseguente versamento dei tributi, colui che:

  • risulta iscritto al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (Fpls), ovverosia l’ex ENPALS;
  • l’autore che risulti anche libero professionista iscritto ad una gestione previdenziale privatizzata (ad esempio: Inpgi per i giornalisti, Cassa Forense per gli Avvocati, ecc.): in tal caso l’obbligo contributivo sussiste nei limiti e sulla base delle regolamentazioni adottate e rappresentate dallo specifico ente previdenziale in parola.

Ad ogni modo, i contributi versati a titolo di percezione di redditi derivanti dalla cessione di diritti d’autore, come qualsiasi altro contributo previdenziale versato a diverso titolo, possono essere dedotti dal reddito imponibile (incidendo, dunque, sul ribassamento della tassazione finale da pagare nei confronti dell’erario).


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