Il parere del Ministero della Cultura, nell’ambito dei procedimenti autorizzatori ambientali, non è vincolante.

Il TAR Bari (dapprima con la sentenza n. 1429/2023 e, da ultimo, con le ordinanze n.n. 536/2023 e 537/2023) giudicando su una fattispecie concernente il rilascio (tardivo) di un provvedimento negativo di VIA da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE, motivato sulla scorta del parere negativo reso dal Ministero della Cultura nel corso del procedimento (pur a fronte del parere favorevole accordato dalla Commissione Tecnica PNRR).

di Avv. Manuel Costa

Il TAR Bari, con le pronunce in oggetto, ha inteso:

  • evidenziare il carattere non vincolante del parere del Ministero della Cultura;
  • ordinare al MASE di rimettere la vicenda al Consiglio dei Ministri ai fini della risoluzione del contrasto insorto (“ai sensi del procedimento delineato dagli artt. 25, comma 2-bis, del T.U. Ambiente e 5, comma 2, lett. c-bis), della legge n° 400 del 1988”), propedeutica all’adozione di un nuovo provvedimento di VIA.

In particolar modo, nella vicenda in parola, la Società ricorrente ha censurato l’illegittimità del giudizio VIA negativo, nella misura in cui il MASE, anziché negare la detta compatibilità ambientale del progetto di agrivoltaico, avrebbe dovuto disporre la rimessione al Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c-bis), della legge n. 400 del 1988.

Si riportano, dunque, i passaggi da attenzionare nella Sentenza n. 1429/2023 di cui sopra:

“… nella dinamica procedimentale occorsa, va osservato che, come il parere paesaggistico della Soprintendenza tardivo, secondo la giurisprudenza prevalente (ex multis: Cons. St., sez. IV, 8 novembre 2022 n. 9798; Cons. St., sez. IV, 27 gennaio 2022 n. 563; Cons. St., sez. IV, 29 marzo 2021 n. 2640) risulti “privo di carattere vincolante”, mentre, secondo altro più recente orientamento (Cons. St., sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610) maturerebbe una fattispecie di “silenzio assenso-orizzontale”, ai sensi dell’art. 17-bis legge n. 241 del 1990, così, per similitudine, il parere del Ministero della cultura tardivo, all’interno di un procedimento di VIA, non può quanto meno aver efficacia preclusiva dell’ulteriore corso del procedimento – specie in presenza del parere istruttorio della Commissione tecnica PNRR-PNIEC del 19 gennaio 2023 n. 117, che si è espresso invece in termini positivi – un tal parere “fuori termine” va quantomeno bilanciato, con approfondimento istruttorio e decisorio. Peraltro, come recita l’art. 25, co. 2-bis, del TUA, l’avviso del Ministero della cultura è adottato sulla base di uno schema di provvedimento adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per cu la fattispecie in discussione è idonea alla formazione di una fattispecie di silenzio-assenso orizzontale, ai sensi dell’art. 17-bis legge n. 241 cit“.

Invero, l’art. 25, co. 2-bis, del testo unico ambiente stabilisce che “per i progetti di cui all’articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni”.

Trattasi, continua il Collegio, di un “un procedimento pluri-strutturato nell’ambito del quale l’Autorità competente è l’attuale MASE che esprime il giudizio di compatibilità ambientale previo concerto del MiC”.

Ne deriva, da tanto, una sostanziale equi-ordinazione dei pareri espressi dalla Commissione tecnica del MASE e dal MiC.

Al riguardo, evidenzia il Collegio giudicante, “la legge prevede che sia il Consiglio dei ministri a risolvere il contrasto tra le due amministrazioni statali (così T.A.R. Puglia, Bari, sent. nn. 683, 684, 788 del 2023). Ne consegue che una lettura sistematica della normativa di riferimento porta ad escludere l’attribuzione a una delle due amministrazioni competenti (nel caso di specie il Ministero della cultura) di un potere interdittivo e di veto tale da precludere persino la devoluzione della questione al Consiglio dei ministri”.

Altresì, conclude il TAR nella propria disamina, “il parere dal Ministero della cultura risulta illegittimo per violazione delle garanzie minime del giusto procedimento e, in particolare, per non aver coinvolto la società ricorrente, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, c.d. preavviso di rigetto. […] E, nel caso di specie, assumendo rilievo la tutela di un bene tutelato, qual è un “tratturo” (che si dispiega per un lungo tratto, peraltro già attraversato da altri cavidotti e oggetto in parte di trasformazione in strada moderna), l’apporto procedimentale in chiave partecipativa, volta a superare obiezioni critiche e/o a fornire spiegazioni aggiuntive circa il progetto, appare senz’altro potenzialmente proficua, se non utile per la stessa amministrazione, al fine della esatta comprensione della dimensione dell’intervento. Con ciò la pretermissione dell’avviso di cui all’art. 10-bis legge n. 241 cit. risulta rilevante”.


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