Le norme nazionali prevalgono su quelle regionali e locali: questa la risposta del Ministero ad un interpello sull’applicabilità della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ad un impianto fotovoltaico sito in area idonea.

Nel contesto attuale di crescente consapevolezza ambientale e di transizione verso fonti energetiche più ecocompatibili, il settore delle energie rinnovabili riveste un ruolo fondamentale. L’espansione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, come quelli solari ed eolici, rappresenta un passo cruciale per ridurre l’impatto sull’ambiente e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello europeo, come indicato nelle ambizioni fissate dalla recente direttiva “RED III”. Tuttavia, la realizzazione di questi impianti richiede di superare diverse sfide, tra cui le complesse procedure di autorizzazione e l’interpretazione spesso intricata delle normative che ne regolano il funzionamento.

di Redazione Compliancelegale

Di recente, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito chiarimenti in risposta a una richiesta di consulenza ambientale avanzata dal Comune di Cornate D’Adda (MB), che riguarda il corretto iter autorizzativo per un impianto fotovoltaico con una capacità di 3,80 MW situato su un terreno idoneo.


La questione


La questione sollevata dal Comune deriva dall’incrocio tra le nuove disposizioni nazionali volte a semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le disposizioni contenute in una delibera della Giunta Regionale della Lombardia emanata nel 2021. Quest’ultima regola il processo autorizzativo per gli impianti fotovoltaici a inseguimento con una distanza minima da terra di 2 metri, per i quali sono richieste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di enti diversi dal Comune, e che hanno una capacità di generazione uguale o superiore a 20 kWe.

La delibera regionale stabilisce che tali impianti debbano seguire il procedimento di Autorizzazione Unica, in base all’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2011, anziché la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS). Questa disposizione, come confermato dal MASE nell’interpello ambientale, sembra essere pienamente legittima, in quanto è conforme a quanto previsto dall’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 28/2011. Tale articolo consente alle Regioni e alle Province autonome di estendere la soglia di applicazione della procedura PAS agli impianti con una potenza nominale fino a 1 MW elettrico, definendo i casi in cui, a causa delle autorizzazioni ambientali o paesaggistiche assegnate ad enti diversi dal Comune, sia richiesta l’Autorizzazione Unica.

Al contempo, le normative nazionali introdotte negli ultimi anni, in particolare a seguito dell’adeguamento alla Direttiva RED II, hanno semplificato notevolmente il processo autorizzativo, concentrandosi esclusivamente sulla potenza nominale degli impianti e senza tenere conto della fonte o della tecnologia utilizzata. In questo contesto, l’articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 28/2011 stabilisce regole specifiche per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle relative opere connesse nelle aree classificate come “idonee”. Le disposizioni sono le seguenti:

  • Per impianti con una potenza ≤ 1 MW, è richiesta una dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) per tutte le opere da realizzare nelle aree di proprietà del proponente.
  • Per impianti con una potenza > 1 MW e ≤ 10 MW, si applica la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS).
  • Per impianti con una potenza > 10 MW, si applica l’Autorizzazione Unica (AU).


Il riscontro fornito dal Ministero


Il MASE ha concluso che la legislazione nazionale prevale sulla normativa regionale, essendo stata introdotta successivamente, e quindi l’impianto fotovoltaico in questione dovrà essere autorizzato tramite la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), dato che si trova in un’area idonea e ha una potenza compresa tra 1 e 10 MW. Questa interpretazione è basata sul principio della prevalenza delle norme nazionali e sulla chiara volontà del legislatore di semplificare al massimo il processo per gli impianti situati in tali aree, come confermato anche dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 121 del 13/05/2022. Tale sentenza ribadisce l’importanza dei principi fondamentali della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia a livello nazionale, che non ammettono eccezioni su tutto il territorio nazionale.


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