Il diniego dell’attestazione del conseguimento del titolo abilitativo per intervenuto “silenzio assenso” (a fronte del preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica) è da considerarsi illegittimo.

Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la Sentenza n. 9969/2023, torna ad esprimersi sull’importanza che, sempre più diffusamente, sta assumendo lo strumento procedimentale del “silenzio assenso” nell’acquisizione dei relativi titoli abilitativi.

di Avv. Manuel Costa

Nel caso di specie, l’amministrazione comunale negava il rilascio dell’attestazione dell’intervenuto consolidamento del titolo autorizzativo per silentium in ragione della mera pertinenza dell’intervento ad un’area soggetta a vincolo (ignorando, tuttavia, che il soggetto istante avesse già acquisito la relativa autorizzazione paesaggistica).

Per il Collegio, tale diniego rappresenta “una illegittima limitazione dell’operatività dell’istituto del silenzio-assenso, che produc(e) l’effetto abnorme di frustrare le finalità di semplificazione e di accelerazione dell’agire amministrativo […] nonché le esigenze di certezza delle situazioni giuridiche all’origine delle più recenti modifiche apportate ad essa ed alla legge n. 241 del 1990”.

Né, in tal caso, avrebbe potuto trovare applicazione il modulo procedimentale della Conferenza di Servizi, in quanto lo stesso trae “la sua ragion d’essere nella concreta necessità di acquisire assensi e nulla osta di altri enti affidatari di interessi pubblici coinvolti nell’azione amministrativa”.

Necessità, questa, che nella fattispecie in esame risultava ab origine superata (considerato l’avvenuto conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica) “così da trasformare il più complesso iter prospettato nella risposta del Comune in un irragionevole aggravio del procedimento”.

Pertanto, conclude il Collegio, “le eventuali ragioni di contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia avrebbero dovuto essere […] attentamente valutate entro il termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento” in quanto, in mancanza dell’esercizio del potere di autotutela contro il titolo formatosi per silentium, non possono che configurare “un’inammissibile motivazione postuma”.


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