Rating di legalità: cos’è e come funziona.

In questo articolo illustreremo sinteticamente in cosa consiste il rating di legalità, i suoi vantaggi, i requisiti per accedervi e la relativa normativa di riferimento.

di Redazione Compliance Legale

COSA E’ IL RATING DI LEGALITA’


Il rating di legalità è un indicatore sintetico, espresso in un punteggio massimo di ★★★ “stellette”, avente ad oggetto la valutazione del rispetto di elevati standard di legalità (id est del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del business) da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – “AGCM”. 

Ad ogni stelletta, l’Autorità potrà aggiungere un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa dimostri di rispettare tra i seguenti:

a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;

b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;

c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

d) adozione di processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility anche attraverso l’adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l’acquisizione di indici di sostenibilità;

e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);

f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche;

g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★.

La procedura per il conseguimento del rating di legalità è integralmente gratuita ed il riconoscimento del titolo ha durata di due anni dal rilascio rinnovabile su istanza del soggetto interessato.


CHI VI PUÒ ACCEDERE


Per poter accedere alla attribuzione del rating, le imprese devono soddisfare quantomeno i seguenti requisiti, oltre a quelli dettagliatamente indicati nel Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità (clicca qui):

avere una sede operativa in Italia con la necessaria presenza di persona munita della rappresentanza nei confronti dei terzi;

essere iscritti nel registro delle imprese da almeno due anni alla data della domanda;

aver conseguito un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della presentazione dell’istanza, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall’organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge. Per le imprese individuali e per le altre imprese che non hanno l’obbligo della pubblicazione del bilancio nel Registro delle imprese viene considerato il volume di affari risultante dalla dichiarazione IVA, che deve essere allegata alla domanda.


QUALI SONO I VANTAGGI?


I vantaggi per le imprese che conseguono il rating di legalità si traducono, da un lato, sul profilo reputazionale e sul consolidamento della fiducia riposta nell’impresa da parte della relativa clientela e, dall’altro, nella facilitazione circa il conseguimento di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche.


CHE TEMPI RICHIEDE IL PROCEDIMENTO


Il Regolamento prevede che l’AGCM deliberi l’attribuzione del rating entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta completa. 

Tale termine rimane tuttavia sospeso per un massimo di 45 giorni, ove vengano richieste informazioni ad altre pubbliche amministrazioni. Possono influire sui tempi le seguenti circostanze:

la domanda presentata è ritenuta incompleta: la Direzione competente invia all’impresa, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di informazioni; in tal caso il termine di 60 giorni inizia a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa;

l’ANAC, alla quale l’Autorità trasmette gli elementi essenziali della richiesta di rating, formula osservazioni: in tal caso il termine di 60 giorni è prorogato di 30 giorni;

– l’Autorità, per esigenze istruttorie, proroga il termine di cui al primo comma dell’art. 5 fino ad un massimo di 60 giorni, dandone motivata comunicazione all’impresa.

I medesimi termini procedimentali sono previsti per la fase di eventuale rinnovo del rating su richiesta dell’impresa, da presentare almeno 60 giorni prima della scadenza.


COME PRESENTARE LA DOMANDA


Le aziende interessate, previa preliminare registrazione, dovranno presentare la domanda all’AGCM tramite la piattaforma Webrating disponibile sul sito www.agcm.it

Una volta avuto accesso al sistema, l’impresa dovrà procedere alla compilazione della domanda ed alla sua trasmissione telematica, seguendo le relative istruzioni presenti su questo stesso sito.


LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO


Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (clicca qui)

Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 – MEF-MISE – Regolamento concernente l’individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti (clicca qui)

Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter – Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012 (clicca qui)


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