Leasing e factoring: quali sono le differenze

Leasing e Factoring rappresentano, attualmente, gli strumenti di credito più utilizzati da professionisti ed imprese al fine di ottimizzare l’utilizzo delle diverse risorse finanziarie. Di seguito, metteremo a confronto entrambe le soluzioni per comprenderne differenze e vantaggi.

di Redazione Compliance Legale

Il contratto di Leasing Finanziario


Con il termine “Leasing” (o locazione finanziaria) si fa riferimento alla tipologia di finanziamento che permette l’utilizzo di un determinato bene attraverso la corresponsione di un canone periodico prestabilito. Tale strumento.

Tale contratto deve essere stipulato con un istituto di credito o (con una società finanziaria) avente il ruolo di acquirente del bene in parola e di concedente dello stesso in favore del richiedente (utilizzatore).

Esso, invero, rappresenta un rapporto trilaterale in cui il concedente riconosce all’utilizzatore il godimento (per un periodo di tempo prestabilito e dietro un prefissato corrispettivo periodico) del bene acquistato dietro indicazione e scelta dell’utilizzatore con la previsione della facoltà, per quest’ultimo, di acquisirne la definitiva proprietà del bene una volta giunto alla scadenza del contratto, dietro versamento della somma finale prestabilita (genericamente chiamata “maxi-rata”).

In sintesi, il leasing finanziario consente:

  • di ottenere la disponibilità del bene richiesto attraverso il pagamento di canoni periodici;
  • di riscattare il bene al termine del contratto. La durata del contratto di locazione coincide, generalmente, con la vita economica del prodotto.

Ulteriormente, possiamo distinguere diverse tipologie di leasing:

  • leasing finanziario (di cui si è appena detto) e leasing operativo, finalizzato alla stipula di un contratto di noleggio senza, tuttavia, incorrere nei possibili rischi derivanti dall’acquisto del bene stesso;
  • leasing mobiliare avente ad oggetto beni come autoveicoli, navi, imbarcazioni, aerei o strumenti in genere;
  • leasing immobiliare nel caso in cui i beni in questione afferiscano ad immobili di natura industriale e commerciale o, semplicemente, nel caso in cui si tratti di abitazione domestica:
  • leasing agevolato, caratterizzato da agevolazioni creditizie a favore dell’utilizzatore;
  • leasing pubblico, nel caso in cui l’utilizzatore è un ente pubblico;
  • leasing internazionale, qualora i contraenti siano soggetti di diversa nazionalità;
  • lease-back, nel caso in cui vi sia una coincidenza fra la figura del fornitore e quella dell’utilizzatore;
  • leasing diretto, nel caso in cui figurino due soli soggetti: il locatore (in veste anche di produttore del bene richiesto) e l’utilizzatore.

Allo strumento del leasing finanziario possono accedere professionisti, artigiani, Piccole Medie Imprese – PMI (sia aventi la struttura di Società di Capitali che quella di Società di Persone); grandi imprese, da ultimo, la Pubblica Amministrazione.


Il contratto di Factoring


Grazie allo strumento del Factoring è data la possibilità di delegare la gestione dei “crediti del portafoglio d’impresa” ad una struttura societaria esterna.

Invero lo strumento del Factor – ovverosia la società di intermediazione finanziaria, o anche il professionista della gestione del credito e delle finanze per conto terzi – viene regolamentato tramite l’articolo 1.260 del Codice Civile e della legge 52 del 1991, secondo cui “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.

In altri termini, il “factoring” rappresenta una forma di finanziamento basata esclusivamente sulla cessione dei crediti commerciali (ovverosia somme spettanti in proprio favore da parte di un soggetto terzo) ad un intermediario finanziario, detto “factor”.

Utilizzando il factoring, pertanto, l’imprenditore avrà la possibilità di incamerare immediatamente (o in prossimità della scadenza) i crediti ceduti, al netto dei costi del finanziamento e di gestione.

Possiamo distinguere due tipologie di factoring:

  • quello “Pro solvendo” lascia prevede che il rischio di insolvenza dei debitori ceduti ricada in capo al cliente del factor (esonerando, dunque, quest’ultimo da ogni responsabilità e rispondendo di tale insolvenza, dunque, il cliente in prima persona). Più semplicemente, il factor acquista i crediti con diritto di rivalsa sul cliente cedente qualora dovesse verificarsi il mancato pagamento da parte del soggetto ceduto;
  • quello “Pro soluto” prevede che il factor si assuma – al contrario della modalità “pro solvendo” – il rischio di insolvenza dei debitori ceduti liberando, di talché, il cliente da ogni responsabilità in tal senso. In altri termini, il factor acquista il credito e si assume completamente il relativo rischio di solvibilità. In caso di insolvenza, infatti, il factor si rivarrà unicamente sul cliente ceduto, senza poter richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente cedente.

Anche nel factoring, così come visto poco sopra per quanto riguarda il contratto di leasing, ci si trova in presenza di un rapporto trilaterale: l’azienda che si finanzia (il cedente e cliente del factor); il soggetto terzo (il ceduto, debitore del cedente) ed il factor.

Quest’ultimo, sostanzialmente, anticipa il credito al cedente liquidandogli immediatamente la somma pattuita. Ad esempio, su una fattura ceduta avente un valore pari a 1000, il factor ben potrà liquidare al cliente immediatamente la somma di 900 (trattenendo 100 a titolo di costi di provvigione, gestione ed istruttoria del servizio reso). Al momento di scadenza della relativa fattura (credito) ceduta, il factor riceverà 1.000 dal cedente o dal ceduto, in funzione della soluzione (pro solvendo o pro soluto) e del metodo di incasso scelto, recuperando quanto liquidato precedentemente.


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