Diritti d’autore e regime forfettario: come avviene la tassazione

Se correlato con il lavoro autonomo in Regime Forfettario, i redditi derivanti da diritto d’autore sono tassati applicando l’imposta sostitutiva prevista dal regime forfettario (pur applicando le deduzioni previste in materia dal TUIR). Viceversa, in caso di diritti d’autore non correlati al lavoro autonomo con sostitutiva, essi subiranno pur sempre l’applicazione dell’imposta sostitutiva (con le deduzioni previste in materia di dello sfruttamento del diritto di autore), ma non andranno inclusi nel computo della soglia massima prevista per l’applicazione del regime forfettario (ovverosia 65.000 euro).

di Avv. Manuel Costa

Introduzione

La mancanza di orientamenti in materia ha reso necessario l’intervento dell’Agenzia delle Entrate (ne avevamo già parlato in questo articolo) la quale, dapprima con risposta all’interpello n.517/E/2019 e, successivamente, con la Circolare n. 9/E/2019, ha chiarito la corretta applicazione della tassazione del diritto di autore per un soggetto che opera in Regime Forfettario.

Si riporta di seguito, con maggiore dettaglio, un prospetto riepilogativo afferente alla tassazione del diritto di autore per un soggetto che opera in Regime Forfettario.


Tassazione del reddito derivante da diritto d’autore in regime forfettario: la circolare n. 9/E/2019


Con la Circolare n. 9/E/2019 – successivamente alle modifiche introdotte al Regime Forfettario per mezzo dell’articolo 1, commi da 9 a 11, Legge n. 145/2018 – l’Agenzia delle entrate ha chiarito quanto segue:

  • i diritti di autore percepiti da professionisti che adottano il Regime Forfettario concorrono alla verifica del limite dei 65.000 euro per l’accesso/permanenza nel regime medesimo, solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta;
  • In ogni caso, tali redditi percepiti dal professionista soggiacciono alle modalità di tassazione previste dal comma 8, articolo 54, TUIR, esclusivamente riferita al diritto di autore.

La summenzionata disposizione normativa disciplina la modalità di determinazione dell’importo imponibile dei diritti d’autore, prevedendone l’assoggettamento a tassazione IRPEF nella misura:

  • del 75% (nel caso in cui l’avente diritto abbia un’età superiore ai 35 anni);
  • del 60% (nell’ipotesi in cui il percipiente abbia meno di 35 anni di età).

Ulteriormente, con la circolare in parola, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che qualora i diritti d’autore percepiti siano correlati all’attività di lavoro autonomo svolta dal professionista, essi:

  • soggiacciono alle modalità di certificazione dei compensi del regime forfettario (e, dunque, all’inclusione/raggiungimento della soglia di 65.000 euro);
  • sono soggetti – conseguentemente – all’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.

Pertanto, i diritti di autore conseguiti da un contribuente nel regime forfettario, se effettivamente correlati con l’attività di lavoro autonomo da questi svolta, saranno tassati:

  • applicando all’importo percepito la riduzione del 25% (o del 40%, se il contribuente ha un’età inferiore ai 35 anni), per determinare l’ammontare imponibile;
  • cumulando l’importo imponibile ottenuto con gli altri compensi della professione. All’ammontare complessivo derivante da tale somma, si applicherà l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%.

Essi sono soggetti alle medesime modalità di certificazione dei compensi previste per il regime agevolato, con conseguente esclusione dalla ritenuta d’acconto (cui ordinariamente sottostanno i compensi per diritto d’autore, ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600/73).

Da ultimo, per quanto concerne gli aspetti contributivi/previdenziali, l’Agenzia delle Entrate ha rappresentato che – nel caso in cui i diritti d’autore concorrano con gli altri compensi derivanti dall’attività svolta autonomamente – essi devono essere assoggettati agli ordinari obblighi previsti dalla cassa previdenziale privata di appartenenza, piuttosto che dalla Gestione separata Inps.


Diritti d’autore correlati all’attività autonoma svolta: come individuare il regime applicabile


Come accennato in precedenza, i compensi provenienti a titolo di diritto d’autore possono concorrere al raggiungimento della soglia limite di 65.000 euro solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, “circostanza che sarà ritenuta sussistente se, sulla base di un esame degli specifici fatti e circostanze, gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo“.

In altri termini, essi concorrono al raggiungimento della soglia di 65.000 euro (e, dunque, si verifica il cumulo con gli altri redditi percepiti) qualora siano connaturati alle prestazioni svolte e, dunque, ricondotti all’attività autonoma esercitata in modo professionale. 

Si pensi, per esempio, alla fattispecie di giornalisti e artisti, la cui attività ha quale scopo ultimo proprio la produzione di opere protette dalla legge sul diritto d’autore. In questi casi, le somme percepite a titolo di diritto d’autore – poiché strettamente dipendenti dall’attività professionalmente ed autonomamente svolta – confluiscono (sono cumulate) nella soglia limite prevista per l’assoggettamento al regime fiscale forfettario.

Il discorso, invece, parrebbe mutare in presenza di professioni come dottori commercialistiavvocati, consulenti del lavoro e medici (fra le varie) rispetto alle quali il relativo ordinamento professionale non contempli l’assoggettabilità delle prestazioni svolte alla normativa sui diritti d’autore.

Invero, i compensi percepito per la pubblicazione di un articolo e/o opera (royalties), non andrebbero cumulati con i compensi percepiti dall’espletamento della professione autonomamente svolta solamemte nel caso in cui tale opera abbia ad oggetto materie/ambiti di interesse differenti rispetto a quelli sottesi all’attività professionale svolta.

Viceversa, qualora le medesime opere dovessero trattare argomenti riconducibili all’attività professionale autonomamente (primariamente) svolta, dovrà essere applicato il cumulo dei differenti proventi – derivanti sia dall’attività professionale svolta che dalla vendita/riproduzione delle opere (royalties) – ai fini della permanenza nel regime forfettario.

Tuttavia, poiché gli ordinamenti professionali di cui sopra non contemplano – tra le attività che possono essere svolte dagli iscritti – quelle concernenti la redazione di libri, articoli e, più genericamente, di opere, è da ritenersi che, laddove tali professionisti percepiscano compensi per diritti d’autore derivanti dallo sfruttamento delle opere realizzate, gli stessi compensi seguano un regime fiscale differenziato ed autonomo (seppur da considerarsi entrambi, si ribadisce, ai fini del cumulo per la soglia di applicazione/permanenza nel regime forfettario).

Le royalties percepite dallo sfruttamento delle opere, pertanto, non devono essere ricondotte ai ricavi professionali, ma devono essere assoggettate a tassazione sul 75% del loro ammontare (60% per gli autori di età inferiore ai 35 anni), in conformità alla normativa fiscale propria del diritto d’autore.


Dichiarazione dei redditi: indicazione dei compensi da diritto di autore per il regime forfettario


I compensi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di autore – all’interno del modello redditi persone fisiche, per un contribuente operante in Regime Forfettario – devono essere indicati all’interno dei righi da LM22 a LM27 in colonna 4, già al netto della deduzione forfettaria in percentuale prevista in base all’età anagrafica.

La sommatoria dei diritti d’autore correlati, di cui alla colonna 4, e i componenti positivi di colonna 3, moltiplicati in base al coefficiente di redditività di colonna 2, deve essere indicata in colonna 5. Tale importo, a seguito della deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, costituisce il reddito netto, indicato all’interno del rigo LM36.


Conclusioni


Alla luce di quanto sin qui rappresentato, possiamo affermare che se si sta operando in Regime Forfettario e si sta percependo compensi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto d’autore, bisogna innanzitutto definire se vi è una correlazione con l’attività professionale svolta, o meno:

  • qualora vi fosse, bisognerà cumularli con gli ulteriori redditi percepiti (fino al raggiungimento dei 65.000 euro) ed applicare l’imposta sostitutiva del 15% o del 5%;
  • viceversa, qualora siano scollegati dall’attività professionale autonomamente svolta, seguiranno il regime di tassazione specificatamente ed autonomamente dedicato.

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