Impugnare i provvedimenti di VIA o PAUR rilasciati ad un concorrente per impianti FER: per il TAR Lazio non è possibile.

Il TAR Lazio, con la Sentenza n. 10932 del 3.8.2022, sancisce per la prima volta (nell’ambito di una fattispecie senza precedenti), il divieto di impugnazione dei provvedimenti di VIA o di PAUR rilasciati ad un’impresa concorrente.

A mente del Collegio giudicante, non vi è legittimazione o interesse a perseguire il ricorso (dichiarato inammissibile) né, al contempo, possono essere invocati i criteri di vicinitas e/o delle finalità di tutela ambientale espressamente riservate alle associazioni di categoria.

di Avv. Manuel Costa



La vicenda


La vicenda di cui trattasi, ha ad oggetto la richiesta di annullamento della determinazione regionale concernente la Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27bis del d.lgs. 152/06 (Codice dell’Ambiente) su un progetto per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 50 MW.

A fondamento delle proprie ragioni, parte ricorrente ha contestato:

  1. l’assenza delle condizioni poste a garanzia della rimozione e dello smaltimento dell’impianto alla scadenza dei trent’anni di vita dello stesso;
  2. l’assenza di misure compensative in favore del Comune;
  3. l’assenza, in capo alla controinteressata della disponibilità dell’area e, soprattutto, l’omessa valutazione da parte della Regione dell’impatto cumulativo degli impianti esistenti;
  4. il difetto di motivazione e la violazione dei principi di ragionevolezza e del giusto procedimento.

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per i motivi esposti nel paragrafo che segue.


Il giudicato del TAR ed i principi di diritto enunciati


Coma sopra accennato, il TAR del Lazio, con la Sentenza in commento, ha ritenuto inammissibile il ricorso de quo, accogliendo l’eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata dalle parti resistenti.

Il Tribunale adito ha osservato che “l’impugnativa, dichiaratamente finalizzata ad inibire gli effetti pregiudizievoli per la salute e l’ambiente che si assumono derivanti dai provvedimenti impugnati, risulta promossa da una società di capitali che opera nello stesso campo di interesse della controinteressata (e, presumibilmente, in concorrenza con la stessa), svolgendo attività prevalente nel campo della costruzione di impianti destinati alla produzione ed al trasporto di energia elettrica“.

Di talché, sotto il profilo della legittimazione, “se da un lato è pacifico che la ricorrente non può usufruire del criterio legale previsto in materia ambientale dall’art. 18 della l. n. 349/1986 (avendo quest’ultimo quali dirette destinatarie solo le associazioni di protezione ambientale iscritte nell’apposito elenco ministeriale di cui all’art. 13 della legge citata); dall’altro è altrettanto evidente l’assenza, in capo alla odierna istante, del carattere di ente esponenziale di interessi ambientali, in quanto, e in disparte la costituzione della stessa in forma societaria, non è stata documentata alcuna stabile e formale finalità di tutela ambientale di cui la società si sarebbe fatta, per statuto, carico. Risulta, quindi, di per sé inibita la possibilità di fare ricorso ai requisiti di legittimazione elaborati in giurisprudenza per riconoscere comunque alle associazioni la titolarità dell’azione in materia ambientale“.

Né è stato dimostrata/dedotta, a mente del Collegio giudicante, la circostanza per cui la ricorrente patisca effetti lesivi diretti derivanti dal provvedimento autorizzatorio oggetto di causa, sicché il provvedimento impugnato è comunque inidoneo a far sorgere situazioni di interesse legittimo impedendo, conseguentemente, la possibilità di configurare – sotto i profili processuali – la legittimazione ad agire nei confronti dell’atto di autorizzazione unica in oggetto.


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