Impugnazione di un verbale della Conferenza di Servizi: il recente orientamento giurisprudenziale.

Approfondimento giurisprudenziale in ordine alla possibilità di impugnare, o meno, il verbale conclusivo di una Conferenza dei Servizi.

di Redazione Compliancelegale

È possibile impugnare dinanzi la competente autorità giudiziaria amministrativa il verbale di conclusione di una Conferenza di Servizi ex art. 14 e s.s., della L. 241/90?

La risposta parrebbe essere negativa.

A tal proposito, si rappresenta la recente giurisprudenza di merito intervenuta in materia.

Il TAR Milano, con la Sentenza n. 482/2020, nell’ambito di un giudizio che aveva ad oggetto l’impugnazione del provvedimento dirigenziale recante la decisione di assoggettare a Verifica di Impatto Ambientale (VIA) il progetto presentato dalla ricorrente, unitamente al verbale di Conferenza di Servizi decisoria, ha precisato che “L’esito della Conferenza dei servizi costituisce solo un atto preparatorio della fase di emanazione di un nuovo provvedimento dell’Amministrazione che è l’unico ad assumere efficacia immediatamente lesiva, con la conseguenza che il verbale della prima non ha valenza esoprocedimentale ed esterna, determinativa della fattispecie e incidente sulle situazioni degli interessati (cfr. da ultimo, TAR Lombardia, Milano, III 18.12.2019, n. 2691)”.

Altresì, per quanto concerne la determinazione assunta in seguito ad una Conferenza di Servizi, il TAR Napoli, con Sent. n. 1062/2022, nell’ambito di un giudizio avente per l’appunto ad oggetto l’impugnazione di una determinazione assunta sulla base della posizione espressa dal rappresentante di un Consorzio in occasione della seduta della Conferenza di Servizi nel procedimento di PAUR, ha osservato che “lo spiegato ricorso è inammissibile, atteso che risulta impugnato un mero atto endoprocedimentale privo di immediata lesività. Ed invero, va evidenziato che nella specie risulta impugnato il diniego della richiesta di assegnazione del suolo disposto dal Consorzio […] nei confronti della società ricorrente […] nell’ambito della specifica Conferenza dei servizi indetta dalla Regione Campania ai sensi dell’articolo 27 bis del D.lgs. 152/06 – a cui tutte le amministrazioni e gli enti interessati sono tenuti a partecipare per l’eventuale rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesto – dunque nella procedura di PAUR, che, unitamente agli altri pareri e titoli determineranno la formazione del provvedimento definitivo, allo stato non ancora adottato; peraltro, risulta documentato che le riunioni della Conferenza di Servizi sono tutt’ora in corso di svolgimento.

E’ noto che, secondo condivisibile giurisprudenza, “la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, anche se di tipo decisorio, ha pur sempre carattere endoprocedimentale e presuppone quindi un successivo provvedimento finale con valenza effettivamente determinativa della fattispecie, con conseguente esclusione di onere di impugnazione immediata. Di conseguenza qualora, come di norma, nello schema procedimentale alla conferenza di servizi segua un atto monocratico di recepimento da parte di un organo dell’ente al quale spetta la competenza finale a provvedere, quest’ultimo è l’atto conclusivo del procedimento, al quale devono essere imputati gli effetti eventualmente lesivi ed è questo l’atto che deve essere impugnato da parte di chi si ritenga leso nella propria sfera giuridica. (CdS V 11.9.13 n. 4507)”.

Tuttavia, al riguardo, lo stesso Collegio ha dato evidenza di un contrasto giurisprudenziale imperniato, sostanzialmente, sull’identificazione dell’Autorità che ha adottato il provvedimento basato su un parere reso all’interno di una Conferenza di Servizi, identificando l’immediata lesività di esso a seconda che tale Autorità sia quella procedente (deputata ad adottare il provvedimento conclusivo di autorizzazione – PAUR) ovverosia diversa e autonoma rispetto ai fini perseguiti.

Infatti“il Collegio non ignora che parte della giurisprudenza ha affermato, in un’analoga fattispecie, che il diniego di autorizzazione adottato dal Consorzio […] sarebbe atto immediatamente lesivo, in quanto provvedimento inteso a perseguire un interesse pubblico “oggettivamente autonomo e distinto dal sia pur parallelo, ma più generale interesse all’ordinato assetto urbanistico del territorio, che è devoluto alla competenza dell’autorità comunale e che rimane impregiudicato dagli esiti del procedimento autorizzatorio anzidetto” (sul punto, cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 21 luglio 2021 n. 1810). Tuttavia nella fattispecie che occupa, in cui il parere risulta reso da un’Autorità diversa dalla procedente, il Collegio ritiene di aderire al maggioritario orientamento giurisprudenziale che in tali casi ritiene che “il parere costituente un atto endoprocedimentale, adottato in sede di Conferenza di servizi da un’autorità diversa rispetto a quella procedente, che non ha un immediato effetto lesivo, può essere eventualmente impugnato unitamente con l’atto conclusivo all’esito della stessa Conferenza di servizi, qualora le valutazioni contenute nello stesso parere costituiscano motivo esclusivo o concorrente dell’esito negativo del procedimento per il ricorrente” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 01/07/2020, n.2742); tale orientamento ben si attaglia al caso di specie in cui la Regione decide all’esito dei pareri espressi sulla base delle posizioni prevalenti nella conferenza decisoria ex c. 4, art. 12 D. Lgs. n. 387/03)”.


Desideri una consulenza o supporto legale? Scrivi alla nostra segreteria, ti contatteremo per approfondire la tematica e formulare il nostro miglior preventivo.

NEWSLETTER

Categorie