Istanza di annullamento in autotutela proposta dal privato, l’Amministrazione non è obbligata a fornire riscontro: si tratta di silenzio inadempimento o silenzio diniego?

La giurisprudenza ha analizzato la fattispecie in cui l’Amministrazione procedente, una volta ricevuta un’istanza di annullamento del provvedimento in autotutela da parte del soggetto privato, sia obbligata a fornire riscontro o meno. È possibile sostenere la configurazione del cosiddetto silenzio inadempimento, piuttosto che quella del silenzio diniego?

di Avv. Manuel Costa


Silenzio inadempimento e silenzio diniego: le differenze


Preliminarmente, ai fini che ci occupano, occorre muovere dall’evidenziazione della differenza fra gli istituti del cd. silenzio inadempimento e del silenzio diniego.

Come noto, la figura del silenzio (di matrice giurisprudenziale, ovverosia formatasi medio tempore nell’ambito della giustizia amministrativa al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall’inerzia dell’amministrazione a seguito delle istanze presentate dal privato cittadino) assume vera e propria connotazione giuridica ogni qualvolta la legge gli attribuisca tale funzione tipica, alla stregua di un vero e proprio provvedimento.

In altri termini, il silenzio rappresenta nient’altro che il comportamento inerte dell’amministrazione la quale, non esprimendo la propria volontà in relazione a quanto richiesto dal soggetto istante, si ritrova a non adottare alcun provvedimento formale, scaturendo rilevanti conseguenze nella sfera giuridica del soggetto cui non è stato fornito riscontro.

In ragione della particolare “significatività” (i.e. lesività) di tale silenzio, dunque, si è ritenuto opportuno renderlo equivalente (dal punto di vista degli effetti giuridici prodotti) all’emanazione di un provvedimento a contenuto positivo (cd. “silenzio accoglimento”), piuttosto che negativo (cd. “silenzio diniego”).

Altresì, nelle ipotesi in cui la legge non dovesse qualificare il silenzio in senso provvedimentale (come precedentemente illustrato), ci si trova dinanzi ad un comportamento omissivo dell’amministrazione, giuridicamente definito come “silenzio inadempimento” (in quanto l’amministrazione non ha adempiuto ai relativi doveri di buon andamento, efficienza e rapidità dell’azione amministrativa).

Altrimenti detto, volendo essere il quanto più possibile sintetici ed esaustivi, possiamo affermare che quando il silenzio è la conseguenza di un’inerzia non espressamente qualificata da una norma, è possibile qualificare:

  • il silenzio come “inadempimento”, in termini di inerzia a fronte di attività vincolata;
  • oppure come “rifiuto”, in termini di inerzia a fronte di attività discrezionale.

La giurisprudenza intervenuta in materia


Il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, con la Sentenza del 24 agosto 2021, n. 1916 – richiamando quanto a sua volta statuito dall’Ecc.mo Consiglio di Stato – ha precisato che “quanto al silenzio inadempimento, deve escludersi la sussistenza di un obbligo di provvedere dell’amministrazione a fronte di un’istanza di riesame in autotutela di un proprio provvedimento oramai divenuto inoppugnabile. Depone in tal senso la consolidata giurisprudenza secondo cui “non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto; il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell’Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere” (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. II, 28 ottobre 2020, n. 647) atteso che “il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della Pubblica amministrazione e non si esercita in base ad un’istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a.” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 539).


Desideri una consulenza o supporto legale? Scrivi alla nostra segreteria, ti contatteremo per approfondire la tematica e formulare il nostro miglior preventivo.

NEWSLETTER

Categorie