I vincoli paesaggistici non sono ostativi al rilascio delle autorizzazioni nelle aree idonee (a differenza dei vincoli relativi ai beni culturali)

In tema di aree idonee, il regime intertemporale di cui all’art. 20, comma 8, del d.lgs. 199/2021 non ritiene di per sé preclusiva al rilascio delle autorizzazioni la sussistenza di vincoli di natura paesaggistica, bensì – a manifestarsi immediatamente preclusiva – è da considerarsi la sussistenza dei vincoli di natura culturale (ovverosia di quelli relativi ai beni di cui alla parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio – D.lgs. 22.1.2004, n. 42).

di Avv. Manuel Costa

I principi affermati dal TAR, in sintesi


Il Tar Sardegna, Sez. I, intervenuto con la Sentenza n. 844/2023 nell’ambito di una vicenda che aveva ad oggetto la presentazione (ed il successivo diniego da parte dell’amministrazione) di apposita DILA per l’installazione di un impianto fotovoltaico con potenza pari a 0,99 MWp, ha avuto modo di chiarire come l’amministrazione procedente sebbene non possa prescindere completamente dalla valutazione concreta della fattispecie progettuale in presenza di evidenze paesaggistiche meritevoli di pregio, può comunque non tenerne motivatamente conto in quanto “l’esistenza di un vincolo paesaggistico nel sito non può costituire in via aprioristica un fattore impeditivo della realizzabilità dell’impianto”.

Ciò in quanto “nell’attuale fase emergenziale il bilanciamento complessivo degli interessi sottesi alla realizzazione degli impianti come quello in esame è stato operato direttamente dal legislatore, per dare assoluta preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili piuttosto che alle esigenze di tutelare l‘aspetto paesaggistico in aree – puntualmente identificate – già pregiudicate o comunque non di particolare pregio sotto tale punto di vista”.


La vicenda


In sostanza, la vicenda verteva intorno alla presentazione – da parte dell’operatore energetico – di apposita Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (DILA) ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.lgs. n. 28/2011, avente ad oggetto la “Costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 999 kWp e della relativa linea di connessione alla RTN”.

Il Comune, dunque, dichiarava l’irricevibilità della Dichiarazione di cui sopra sulla base di un’asserita esistenza di un vincolo paesaggistico nell’area in cui avrebbe trovato installazione ed esercizio l’impianto fotovoltaico in oggetto ritenendo, altresì, che in virtù dell’ubicazione del terreno, avrebbe dovuto esprimere il proprio assenso l’Ente Parco Geominerario.

Di talché, l’Operatore energetico ha impugnato tale provvedimento di “irricevibilità” rilevando, al riguardo, che il terreno oggetto della proposta di intervento ricadesse in “area idonee” ex art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021 e, dunque, sarebbe sottoposto ai regimi abilitativi previsti dal nuovo art. 4 del D.lgs. n. 28/2011 senza la necessità di acquisire pareri o nulla osta da parte di autorità paesaggistiche o altri enti terzi, essendo espressamente esclusa la rilevanza di vincoli di natura paesaggistica ai fini della qualificazione di un’area come “idonea” ai fini dell’istallazione di un impianto fotovoltaico.


Il giudicato del TAR Sardegna


Il Collegio giudicante, al riguardo, si è espresso nei seguenti termini (riportati testualmente).

Detto ricorso prende le mosse dal nuovo art. 4, comma 2-bis, del D.lgs. n. 28/2011 (introdotto dall’art. 12, comma 1-bis, della Legge 27 aprile 2022, n. 34), il quale – per quanto qui rileva – ha previsto che nelle aree idonee identificate ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse sono i seguenti: “per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente.

L’anzidetta previsione costituisce attuazione dell’affermazione di carattere generale contenuta nel 1° comma del medesimo art. 4, per il quale “Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili e il conseguimento, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni, degli obiettivi di cui all’articolo 3, la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione”.

Ad oggi, dunque, trova applicazione il regime transitorio dettato dal comma 8 dell’art. 20 citato, che ha previsto un regime intertemporale di aree considerate “idonee” ex lege. In particolare, nell’attuale regime intertemporale, la fattispecie di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter, (norma sulla base della quale è stata presentata la D.I.L.A. dalla ricorrente) presuppone espressamente che ai fini della qualificazione di “area idonea” alla installazione di fonti rinnovabili aventi la potenza suindicata sia necessaria la “assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42” (ossia vincoli relativi a “beni culturali”, mentre la norma non menziona espressamente quelli di natura paesaggistica, a loro volta disciplinati dalla “Parte Terza” del D.Lgs. n. 42/04).

Dunque, conclude il Collegio, “pur trovandoci oggi nel ricordato regime transitorio che tutela espressamente solo i vincoli relativi a “beni culturali”, il 3° comma dell’art. 20 in questione detta il principio generale che i decreti attuativi di identificazione delle zone idonee dovranno tener conto non solo “delle esigenze di tutela del patrimonio culturale” ma anche “del paesaggio. Non appare dunque condivisibile, in un corretto coordinamento tra i 2 commi della medesima disposizione, la tesi della ricorrente secondo la quale in regime transitorio potrebbe completamente prescindersi dal valore paesaggistico dell’area, occorrendo invece – al di là della sussistenza di un vincolo paesaggistico – una valutazione concreta del singolo caso in ordine a particolari evidenze paesaggistiche meritevoli di pregio,
fermo rimanendo che l’esistenza di un vincolo paesaggistico nel sito non può costituire in via aprioristica un fattore impeditivo della realizzabilità dell’impianto“.


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