La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando: modalità e termini di utilizzo.

Essa rappresenta la tipologia di procedura grazie alla quale la stazione appaltante può aggiudicare un contratto pubblico senza espletare l’ordinaria fase preliminare di pubblicazione del bando di gara. Invero, a seguito all’abrogazione del D.Lgs. 163/2006, la previsione normativa è confluita all’interno degli artt. 63 (settori ordinari) e 123, comma 5 (settori speciali) dell’attuale Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016).

di Avv. Manuel Costa

Utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi


Abbiamo avuto modo, in precedenza, di mettere a confronto le ulteriori procedure di gara previste dal Codice Appalti, ovverosia la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione ed il dialogo competitivo (clicca qui per leggere l’articolo).

Nel presente elaborato, dunque, ci soffermeremo sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all’art. 63 del Codice Appalti.

Nel caso di appalti di lavori, forniture e servizi, la procedura in esame può essere utilizzata in presenza delle seguenti circostanze:

  • qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;
  • quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
    • lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
    • la concorrenza è assente per motivi tecnici;
    • la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo allorquando non esistano altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non sia il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto

Altresì, può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini previsti dalle ulteriori procedure (ovverosia quelle aperte, ristrette o competitive con negoziazione) non possono essere rispettati.

Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura in parola, tuttavia, non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.


Utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando nel caso di appalti pubblici di forniture


Unitamente alle circostanze di cui al paragrafo che precede, nel caso di appalti pubblici aventi ad oggetto la fornitura di lavori o servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è altresì consentita nelle seguenti ipotesi:

  • qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
  • nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate (la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni);
  • per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
  • per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

Altresì, ai sensi del medesimo dettato codicistico, tale procedura è “consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati”.

Ed ancora, tale procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara, il quale deve aver indicato eventuali lavori o servizi complementari, nonché le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

Le amministrazioni aggiudicatrici, pertanto, individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni afferenti alle caratteristiche economico/finanziarie, tecniche e professionali desunte dal mercato, selezionando almeno cinque operatori economici, se esistenti (pur sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione).

Sarà selezionato, dunque, l’operatore economico che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei relativi requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo.


Svolgimento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando


La Stazione Appaltante, dopo aver adottato delibera o determina a contrarre – all’interno della quale viene motivata la sussistenza dei presupposti per l’utilizzo di tale procedura – individua, consulta e seleziona gli operatori economici sulla base delle relative caratteristiche economico/finanziarie e tecnico/organizzative.

Dunque, con apposita comunicazione nella quale sono indicati gli elementi essenziali della prestazione richiesta, la Stazione Appaltante invita gli operatori economici selezionati a presentare le offerte che saranno oggetto della medesima negoziazione.

Infine, l’offerta migliore sarà selezionata secondo i criteri del minor prezzo e dell’offerta economicamente più vantaggiosa.


Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e PNRR


Per il tramite del DL 77/2021 è stato consentito alle stazioni appaltanti di far uso della procedura negoziata senza la pubblicazione del bando, per ragioni di urgenza, a norma dell’art. 63 del Codice dei Contratti.

Più specificatamente, come rappresentato sopra, è prevista la possibilità di utilizzo di tale procedura quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione delle procedure ordinarie potrebbe indubbiamente compromettere la realizzazione degli obiettivi e/o il rispetto dei tempi di attuazione dei progetti di cui al PNRR (nonché al PNC).

Di talché, nell’eventualità in cui ci si rendesse conto che dalle lungaggini temporali connesse all’espletamento di procedure aperte o ristrette potrebbero emergere ostacoli alla realizzazione degli interventi (e, dunque, al raggiungimento degli obiettivi), è data la possibilità alla Stazione Appaltante di procedere con l’espletamento di procedure snelle e veloci, così come previsto nel caso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.


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