No al rinnovo delle concessioni balneari: così ha ribadito il Consiglio di Stato lo scorso 28 agosto 2023

Nessuna proroga alle concessioni balneari attualmente in essere. Le stesse, dunque, scadranno definitivamente il 31 dicembre 2023.

di Redazione Compliancelegale

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 7992 del 28 agosto 2023, ha confermato la Sentenza di primo grado emessa dal TAR Puglia, con la quale respinse le richieste formulate da un privato cittadino al fine di ottenere l’annullamento sia (i) dell’ordinanza con cui il Comune di Lecce ha ingiunto la demolizione dello stabilimento balneare del privato ricorrente, con conseguente ordine di ripristino dello stato dei luoghi; che (ii) il provvedimento di diniego della richiesta di permesso di costruire, quale rinnovo dei precedenti permessi acquisiti.

Al contempo, il Consiglio di Stato ha colto l’occasione per ribadire – con la medesima Sentenza – che “sebbene non costituisca la ragione centrale della infondatezza dell’appello proposto […] dovendosi ritenere che tale esito del giudizio, sfavorevole all’appellante, sia la conseguenza della legittimità dei provvedimenti fatti oggetto di impugnazione con la proposizione del ricorso di primo grado, non può non osservarsi come tutti i motivi posti a sostegno della posizione dell’appellante e utilizzati per rimarcare il profilo patologico dei provvedimenti impugnati non possano cogliere nel segno laddove non tengano conto della inefficacia della proroga ex lege della concessione demaniale marittima […] che costituisce l’atto (o la vicenda giuridica, se lo si preferisce) sul quale poggerebbe il titolo e la legittimazione dell’appellante a pretendere dal Comune di Lecce (e dalle altre Autorità coinvolte) il rilascio degli atti abilitativi per mantenere la struttura balneare sul terreno demaniale che occupa”.

Invero, sostiene il Collegio, “la questione circa la successione di norme nazionali recanti la previsione di una “proroga automatica ex lege” delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo […] e il contrasto di dette disposizioni con l’ordinamento eurounitario (nello specifico con le previsioni della direttiva n. 123/2006 e con alcune disposizioni del TFUE) e con l’interpretazione dello stesso […] e dalla più recente conferma della predetta Corte (cfr. Corte di giustizia UE, Sez. III, sentenza 20 aprile 2023, in causa C-348/22) nonché, ancora, dalla giurisprudenza dei giudici nazionali (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 9 ottobre 2021 nn. 17 e 18 e, già prima, questa Sesta Sezione, con sentenza 18 novembre 2019 n. 7874 nonché, da ultimo, ancora la Sezione, con sentenza 1° marzo 2023 n. 2192 […]), sono ampiamente note e non è necessario riprodurre qui nuovamente l’intera questione, anche per non appesantire lo sviluppo dell’esame del presente contenzioso”.

Ed infatti, il Supremo consesso amministrativo ha rimarcato “in plastica aderenza con le indicazioni provenienti dalla Corte di giustizia UE […], la circostanza per cui gli atti di proroga eventualmente adottati da una amministrazione (come è avvenuto nel caso di specie) in violazione del diritto eurounitario, segnatamente in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, non producono alcun effetto giuridico. Essi, infatti, debbono ritenersi tamquam non esset (senza neppure necessità o obbligo di impugnazione)”.

Al riguardo, il Collegio ha richiamato le recenti statuizioni sul punto, ovverosia:

  • Cons. Stato, Sez. VII, 7 luglio 2023 n. 6675;
  • Cons. Stato, Sez. VI 19 aprile 2023 n. 3964.

In particolar modo, tale ultima Sentenza, nel pronunciarsi sulla tematica in oggetto, ha rimandato ai principi enunciati a sua volta dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze del 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18, secondo le quali:

(i) “le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative […] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione;

(ii) ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato”)“.

Ne deriva, da tanto, la non appellabilità (da parte dei concessionari balneari) a provvedimenti di proroga (et simila) rilasciati dalle amministrazioni comunali, provinciali o regionali in proprio favore in quanto da ritenersi “tamquam non esset”, ovverosia come se non esistessero, poiché contrarie al diritto dell’unione europea.


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