Leasing auto: diritti ed obblighi dell’utilizzatore.

Leasing auto: norme, obblighi, diritti dell’utilizzatore e la recente giurisprudenza in materia.

di Avv. Sara Berni

Negli ultimi anni il leasing auto si è rivelato molto apprezzato, non solo dalle società, ma anche e soprattutto da privati.

Difatti, tale forma di utilizzo del veicolo va incontro all’automobilista consentendogli di acquistare veicoli usati ma soprattutto nuovi a costi ragionevoli e a diverse condizioni.

Vediamo ora quali sono le norme che regolano il rapporto tra l’azienda-concedente e l’utilizzatore nel momento in cui si sottoscrive un contratto di leasing.



Leasing auto: che cos’è e come funziona?


Spesso il leasing viene confuso con il noleggio a lungo termine, che una volta concluso, non lascia alcun diritto sul bene in questione.

Nel contratto di leasing, invece, l’acquirente non ha la proprietà dell’auto durante il periodo in cui utilizza il veicolo, ma il possessore del bene che, a conclusione del suddetto periodo contrattualmente stabilito, avrà la possibilità di scegliere tra tre differenti opzioni:

restituire l’auto all’azienda concedente, come accade nel contratto di noleggio;

prendere in leasing un’auto più nuova, sottoscrivendo un nuovo contratto;

riscattare l’auto pagando il valore residuo.

Ricordiamo, inoltre, che esistono, ad oggi, varie formule contrattuali di leasing, ma solitamente le aziende concedenti prevedono a carico dell’utilizzatore il pagamento in anticipo di una somma che verrà calcolata in base al valore dell’auto e successivi pagamenti mensili di importi minori rispetto al primo pagamento effettuato a titolo di anticipo.


La nuova normativa in materia di leasing: L. 124/2017.


La legge n. 124 del 4/8/2017, per la prima volta, detta la nozione di leasing finanziario.

Difatti, il legislatore definisce la locazione finanziaria come un “contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art 106 T.U.B. si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore che ne assume tutti i rischi anche di perimento e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero in caso di mancato esercizio del diritto l’obbligo di restituirlo”.

Occorre ora porre l’attenzione sull’eventuale caso in cui, a seguito della sottoscrizione di un contratto di leasing, il rapporto tra concedente e utilizzatore subisca una rottura dovuta all’inadempimento dell’utilizzatore per mancato o ritardato pagamento delle rate mensili previste dal contratto.

La nuova normativa, a tal proposito, ha cercato di dare una soluzione definitiva al caso in oggetto.


Cosa accade in caso di inadempimento dell’utilizzatore per mancato pagamento delle rate mensili del leasing auto?


Vi è ora una specifica norma che quantifica il numero delle rate non pagate che sono necessarie per far scattare la risoluzione per inadempimento; questa colma un vuoto normativo a tutela dell’utilizzatore, seppur inadempiente, prevedendo il concetto di grave inadempimento.

Difatti, i commi da 137 a 139 dell’unico articolo della predetta legge disciplinano le cause ed gli effetti del grave inadempimento dell’utilizzatore e, in particolare il comma 137 stabilisce che “costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento per i leasing finanziari di almeno quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente“.

In questo caso matura in capo al concedente il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento dell’utilizzatore, con la duplice conseguenza, stabilita dal comma 138, che l’utilizzatore inadempiente dovrà restituire il bene al concedente-proprietario, il quale a sua volta dovrà vendere o alternativamente ricollocare il bene sul mercato.

Si prevede, inoltre, che la somma ottenuta dalla vendita o dalla ricollocazione sul mercato del bene, dovrà essere restituita all’utilizzatore, dedotte tuttavia:

– l’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione;

– l’ammontare dei canoni a scadere, solo in linea capitale e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto;

– le spese anticipate dal concedente per il recupero del bene e per la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita o alla sua ricollocazione sul mercato.

Resta pacifico, però, che ove il ricavato fosse inferiore alle somme dovute, il concedente maturerà un credito di pari importo nei confronti dell’utilizzatore.

Si evidenzia, inoltre, che la maggior tutela del cliente si attua anche attraverso l’obbligo per la società di leasing di procedere alla vendita o ricollocazione sulla base dei valori di pubbliche rilevazioni di mercato, elaborate da soggetti specializzati.

Sul punto, il comma 139, disciplina in maniera dettagliata le modalità di vendita del bene, sempre ai fini di cui al comma 138.

Si deve però precisare che ancora oggi, la nuova disciplina emanata lascia molti spunti interpretativi in materia di leasing, e proprio sul punto si è cristallizzata notevole giurisprudenza.

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Recente giurisprudenza in materia di leasing.


“Qualora l’utilizzatore riceva dal fornitore un bene viziato inidoneo all’uso, occorre distinguere l’ipotesi in cui il vizio si manifesti prima della consegna (rifiutata dall’utilizzatore) da quella in cui emerga successivamente: nel primo caso il concedente, informato dall’utilizzatore dell’esistenza del vizio, ha il dovere di sospendere il pagamento del prezzo dovuto al fornitore e, ricorrendone i presupposti, di agire per la risoluzione del contratto di fornitura o la riduzione del prezzo; nel secondo caso l’utilizzatore ha azione diretta per l’eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa, mentre il concedente ha il medesimo dovere di cui alla situazione precedente. È comunque salva la possibilità di agire verso il fornitore per il risarcimento del danno.”
(Cassazione civile, Sezioni Unite, n. 19865/2015)


E ancora:

“In tema di leasing traslativo, in caso di mancata consegna del bene da parte del fornitore, l’utilizzatore che, con una condotta non conforme al dovere di buona fede, ingeneri nel concedente un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto è tenuto all’obbligazione risarcitoria derivante dalla risoluzione per inadempimento del contratto di leasing per illegittima sospensione del versamento dei canoni”.
(Cassazione civile, sez. III, n. 1934/2020)


Ed inoltre:

“Nel caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore fallimentare, «il concedente, per i crediti scaduti [alla data della sentenza dichiarativa], può soddisfarsi insinuandosi al passivo in sede di verifica dei crediti, in quanto il credito è anteriore al concorso». Per il capitale corrispondente ai crediti non ancora scaduti a tale data, invece, il concedente ha «diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale (per il quale vi è incertezza sul se verrà ad esistenza e su quale eventualmente sarà il preciso ammontare) di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato”.
(Cassazione Civile, Sez. VI, n. 3200/2019)


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